di Marina Crisafi - Addio ai consumi stimati nelle bollette, grazie ai tentativi di lettura più frequenti e a nuove misure sull'autolettura. Ma anche obbligo di emissione delle bollette entro 45 giorni dall'ultimo fatturato a pena di indennizzi automatici crescenti ai consumatori fino a 60 euro. Sono alcune delle novità principali che interesseranno la fatturazione dei consumi delle forniture di tutti i clienti domestici e dei piccoli consumatori del settore elettrico e gas, a partire dal prossimo gennaio, frutto dell'approvazione del Tif (Testo integrato fatturazione) da parte dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, con la delibera n. 463/2016 del 4 agosto scorso (qui sotto allegata).
Le nuove garanzie saranno valide sia per i regimi di tutela che per il mercato libero e rappresentano il passo delle condizioni contrattuali standard che i fornitori dovranno obbligatoriamente includere nelle proprie offerte e che saranno definite con un apposito documento dell'Aeegsi.
Ecco nel dettaglio le nuove regole:
Fatture su consumi reali
Nello specifico, le nuove regole di fatturazione prevedono l'obbligo per il venditore di attenersi ad un ordine nell'utilizzo dei dati di misura, fatturando prima i consumi effettivi messi a disposizione dal distributore e le autoletture fornite dai clienti e validate, e solo successivamente le letture stimate sulla base dei consumi storici o delle stime del distributore.
Intensificata l'autolettura
Al fine di limitare i casi di fatture basate su letture stimate, viene intensificato l'uso dell'autolettura. Il fornitore dovrà definire una finestra temporale nell'arco della quale il cliente che non possiede un misuratore abilitato alla telegestione potrà comunicare l'autolettura che dovrà essere presa in carico dal venditore e trasmessa al distributore entro 4 giorni lavorativi per la validazione. Inoltre, per i clienti con misuratori abilitati alla telegestione (o letti con dettaglio giornaliero) che ricevono comunque fatture basate su consumi stimati per due mesi consecutivi, il venditore sarà tenuto ad informarli della possibilità di effettuare l'autolettura e il distributore a pagare un indennizzo di 10 euro.
Il venditore sarà tenuto ad acquisire anche le autoletture pervenute tramite reclami scritti o segnalazioni telefoniche.
Meno fatture miste
Tra le diverse misure, aventi il fine di rendere il processo di fatturazione più coerente ai consumi reali dei consumatori, ci sono anche le nuove regole per la riduzione delle fatture "miste" (ossia quelle al contempo basate su letture effettive e stimate).
In particolare, viene previsto che nelle bollette che contengono dati di misura effettivi non potranno essere presenti anche letture stimate: quando la periodicità di fatturazione è mensile, quando non viene rispettata la periodicità ovvero quando il dato di misura finale del periodo è un'autolettura.
Il venditore, inoltre, potrà procedere al conguaglio basato su stime solo quando saranno disponibili dati effettivi da parte del distributore o autoletture.
In ogni caso, viene previsto il divieto di fatture consumi anticipati, successivi cioè alla data di emissione della fattura.
Indennizzo per ritardata fatturazione
Il Tif prevede che le fatture dovranno essere emesse dal venditore entro 45 giorni solari dall'ultimo giorno di consumo fatturato. Laddove superi tale termine, il venditore dovrà riconoscere automaticamente al cliente nella prima fattura utile un indennizzo crescente (a partire da 6 euro e sino a 60) in base dei giorni di ritardo. Tali indennizzi si sommano a quelli già previsti per la fatturazione di chiusura.
Obbligo di rateizzazione
Viene previsto infine l'obbligo per il venditore, anche del mercato libero, di rateizzare le bollette nei casi di importi anomali o di mancato rispetto, anche episodico, della periodicità di fatturazione.
La delibera dell'Aeeg 463/2016
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