I genitori non devono mai pagare in ritardo i figli. L'avvertimento arriva dalla Corte di Cassazione che ha cancellato l'assoluzione piena accordata dal tribunale ad un padre separato 45enne, Francesco D., che aveva versato in ritardo gli alimenti alla figlia minore. La sua morosità nei confronti della piccola non era stata giudicata così grave dal giudice del Tribunale di Cantù che, nonostante la denuncia della ex moglie, gli aveva accordato l'assoluzione piena sostenendo in sostanza che il 'ritardato versamento' degli alimenti non poteva configurare reato. Di diverso avviso la Cassazione che, accogliendo il ricorso del pm presso il Tribunale di Como, ha fatto notare che 'la fissazione del termine entro cui l'assegno deve essere versato non può non avere valore cogente'. Questo perchè 'la norma diventerebbe priva di efficacia ove fosse consentito' al genitore 'di scegliere a suo piacimento il momento in cui adempiere'. Francesco D., nonostante le disposizioni del giudice in sede di separazione, aveva fatto arrivare alla figlia gli alimenti in ritardo. Di qui la denuncia della ex moglie ma il Tribunale di Como, sezione distaccata di Cantù, nel dicembre 2003, aveva assolto il genitore sostenendo che 'l'avere Francesco D. adempiuto tardivamente all'obbligo di versare l'assegno di mantenimento disposto dal Tribunale non può farsi coincidere con l'inadempimento in senso civilistico, poichè la condotta di sottrazione si sostanzia unicamente nella mancata corresponsione dell'assegno e non nel ritardato versamento'.
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