La questione sottoposta al Tribunale di primo grado CE, dopo essere passata al vaglio dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) può così riassumersi: è in contrasto con la normativa in materia di marchi comunitari la richiesta di registrazione del marchio Enzo Fusco per sussistenza di marchio precedente Antonio Fusco? o altrimenti detto, se la presenza di nomi diversi sia sufficiente, nella fattispecie, ad escludere un rischio di confusione nella mente del consumatore italiano, tesi sostenuta dal ricorrente, o se, per contro, nei segni di cui trattasi la parola «Fusco» costituisca un elemento dominante al punto da subordinare o da cancellare, nella percezione e nella memoria del consumatore, la presenza dei nomi «Enzo» e «Antonio», i quali, dal canto loro, sono completamente diversi. La pronuncia del Tribunale giunge dopo che l'UAMI ha respinto la domanda di registrazione. Il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza italiana in materia, secondo cui il cognome costituisce il cuore di un segno composto da un nome e da un cognome. Nel caso di specie, il Tribunale rileva che il consumatore italiano, per il fatto che attribuisce generalmente un maggiore carattere distintivo al cognome rispetto al nome, memorizza l'elemento «Fusco» piuttosto che i nomi «Antonio» o «Enzo». Inoltre, i prodotti di cui trattasi sono identici. In tale contesto la commissione di ricorso, secondo il Tribunale CE aveva correttamente rifiutato la registrazione del marchio per sussistenza di un rischio di confusione con marchio comunitario precedente. (Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee - Seconda Sezione, Sentenza 1° marzo 2005: Marchio comunitario ? Procedimento di opposizione ? Domanda di marchio comunitario denominativo ENZO FUSCO ? Marchio comunitario denominativo anteriore ANTONIO FUSCO ? Rischio di confusione ? Somiglianza dei segni ? Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94).
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