Fondamentale presa di posizione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in materia di disturbi della personalità. I disturbi della personalità possono acquisire rilevanza a norma degli articoli 88 e 89 Codice Penale, solo ove siano di consistenza, intensità, rilevanza e gravità tali da concretamente incidere sulla capacità di intendere e di volere. Secondo le Sezioni Unite, in sostanza, i disturbi della personalità, come in genere quelli da nevrosi e psicopatie, quand'anche non inquadrabili nelle figure tipiche della nosografia clinica iscrivibili al più ristretto novero delle ?malattie? mentali, possono costituire anch'esse ?infermità?, anche transeunte, rilevante ai fini degli artt. 88 e 89 c. p., ove determinino lo stesso risultato di pregiudicare, totalmente o grandemente, le capacità intellettive e volitive. Deve, perciò, trattarsi di un disturbo idoneo a determinare (e che abbia, in effetti, determinato) una situazione di assetto psichico incontrollabile ed ingestibile (totalmente o in grave misura), che, incolpevolmente, rende l'agente incapace di esercitare il dovuto controllo dei propri atti, di conseguentemente indirizzarli, di percepire il disvalore sociale del fatto, di autonomamente, liberamente, autodeterminarsi: ed a tale accertamento il giudice deve procedere avvalendosi degli strumenti tutti a sua disposizione, l'indispensabile apporto e contributo tecnico, ogni altro elemento di valutazione e di giudizio desumibile dalle acquisizioni processuali. (Cassazione - Sezioni Unite Penali, Sentenza 25 gennaio - 8 marzo 2005, n.9163: Imputabilità - Vizio di mente - Malattie rilevanti per la sua esclusione o riduzione - Abnormità psichiche e disturbi della personalità - Rilevanza a norma degli articoli 88 e 89 Codice Penale ove siano di consistenza, intensità, rilevanza e gravità tali da concretamente incidere sulla capacità di intendere e di volere).
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