Corte Costituzionale , ordinanza 08.03.2005 n° 89 (nota Avv. Massimo Cassiano) ) La Corte Costituzionale è stata chiamata ancora una volta ad occuparsi della questione della indennità integrativa speciale (detta anche ?indennità di contingenza? o ?scala mobile?), cioè dell'ormai famoso art. 99 del D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 (Testo Unico delle norme sul trattamento dei dipendenti civili e militari dello Stato), in particolare il secondo comma. Diciamo ancora una volta perché la Corte, già con sentenza n. 566 del lontano 1989, dichiarò l'illegittimità costituzionale dell'art. 99, quinto comma. Successivamente (con Sentenze n. 204/1992; n. 494/1993; n. 376/1994; n. 516/2000 e con Ordinanze n. 438/1998 e n. 517/2000) ha dichiarato l'incostituzionalità anche del secondo comma dell'art. 99, affermando che non sono più rinvenibili nell'ordinamento vigente disposizioni cui possa essere ricondotto il divieto di cumulo. Tradotto in parole povere, si tratta di questo. Nel 1973, il legislatore, nel regolare con un Testo Unico le pensioni
civili e militari dei dipendenti dello stato, aveva stabilito che al titolare di più pensioni (comma 2°) spettava una sola indennità integrativa speciale e, se il pensionato prestava opera retribuita (comma 5°) presso lo Stato o altre pubbliche amministrazioni, la I.I.S. veniva sospesa! Col passare degli anni, però, e con l'inerzia del legislatore è avvenuto che la base pensionistica non è stata rivalutata, mentre la I.I.S. ha seguito ? come per legge ? il vertiginoso aumento del costo della vita e si è rivalutata di conseguenza.
Basti pensare che, attualmente, per una pensione tabellare un militare di leva percepisce al mese circa 75 euro di pensione e 635 di I.I.S.!! Si era, quindi, reso evidente con gli anni che ormai l'indennità faceva parte integrante della pensione e non era più un accessorio che poteva essere ridotto, sospeso o negato del tutto. Si pensi poi che, per lo zelo interpretativo di molti burocrati, si è preteso di negare o di corrispondere la I.I.S. in misura ridotta persino ai ?pensionati? che lavoravano (per non morire di fame)? presso industrie automobilistiche in Germania o nelle miniere del Belgio!! In violazione cioè dello stesso divieto del 5° comma dell'art. 99 che operava solo per i dipendenti pubblici, non per i privati. A fronte di tutto questo, la Corte Costituzionale è intervenuta e, già nel 1989 come dicevamo, ha stabilito che: ?La norma impugnata, tuttavia, stabilendo la sospensione della corresponsione dell'indennità integrativa speciale nei confronti dei titolari di pensioni
che prestino opera in favore dello Stato e degli altri enti pubblici, senza dare alcun rilievo alla misura dell'emolumento percepito per la nuova attività, si pone in parziale contrasto con l'art. 36, primo comma, della Costituzione. Questa Corte ha già avuto modo di stabilire che la riduzione del trattamento di pensione, nel caso di concorso con altra prestazione retribuita, di per se non è illegittima (sentenze n. 275 del 1976, n. 155 del 1969 e n. 105 del 1963), essendo ragionevole che il legislatore tenga conto della maggiorazione di compenso derivante al pensionato a seguito della nuova attività. Peraltro, in tale ottica, la diminuzione del trattamento pensionistico complessivo può essere giustificata e compatibile col principio stabilito dall'art. 36, primo comma, della Costituzione, solo ove sia correlata ad una retribuzione della nuova attività lavorativa che ben giustifichi la misura. Ne deriva che non sono legittime norme che, come quella impugnata, implicano una sostanziale decurtazione del complessivo trattamento pensionistico, senza stabilire il limite minimo dell'emolumento dell'attività esplicata, in relazione alla quale tale decurtazione diventa operante. L'art. 99, quinto comma, del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, va quindi dichiarato illegittimo in quanto non ha stabilito il limite dell'emolumento per le attività alle quali si riferisce, dovendosi ritenere ammissibile, al di sotto di tale limite, il cumulo integrale fra trattamento pensionistico e retribuzione, senza che sia sospesa la corresponsione dell'indennità integrativa. Nel rispetto del principio di ragionevolezza, la fissazione di detto limite compete al legislatore, al cui intervento è rimessa, pertanto, la riformulazione della norma.? (Sentenza n. 566 del 22.12.1989). Come abbiamo ricordato all'inizio, la Corte Costituzionale, da allora, è stata chiamata più volte a pronunciarsi? sulla stessa questione (!) e sembrava aver posto la parola ?fine? con la Sentenza n. 516 del 21 novembre 2000, laddove aveva chiaramente stabilito che: ?Deve ritenersi che un divieto generalizzato di cumulo di indennità di contingenza (o indennità equivalenti nella funzione di sopperire ad un maggior costo della vita) sia illegittimo dal punto di vista costituzionale quando, in presenza di diversi trattamenti a titolo di attività di servizio o di pensione (ovviamente quando non vi sia una incompatibilità), non sia previsto (v. sentenza n. 566 del 1989; n. 376 del 1994) un ragionevole limite minimo di trattamento economico complessivo (o altro sistema con un indice rapportato alle esigenze di una esistenza libera e dignitosa del lavoratore-pensionato e della sua famiglia o del pensionato con pluralità di posizioni assicurative), al di sotto del quale il divieto debba essere necessariamente escluso. Giova chiarire che l'illegittimità costituzionale non deriva dal divieto di cumulo, di per sé non incostituzionale in relazione alla originaria funzione della indennità di contingenza (o similare) come elemento aggiuntivo (correlato a percentuale di stipendio o pensione) e separato dalla retribuzione o pensione, con finalità di adeguarla ad un livello minimo rispetto alle variazioni del costo della vita: ma si verifica in presenza di divieto di cumulo di indennità di contingenza (o similare) generalizzato, cioè senza che sia fissato un limite minimo o trattamento complessivo per le attività alle quali si riferisce, al di sotto del quale non debba operare il divieto stesso. D'altro canto, spetta al legislatore la scelta tra diverse soluzioni, ferma l'esigenza di un equilibrio finanziario del sistema retributivo e pensionistico, purché sia rispettata l'esistenza dignitosa del lavoratore-pensionato, con possibilità di distinguere la disciplina del cumulo anche con ragionevoli differenziazioni temporali, collegate alla diversa nuova natura e funzione della indennità anzidetta e alla progressiva trasformazione ? anche per effetto del conglobamento pensionistico ? della incidenza del problema a partire dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724.? Tant'è che la Sezione Liguria della Corte dei conti, con Sentenza n. 525/2004, ha osservato che: ?Con quest'ultima pronuncia di incostituzionalità la Corte ha espunto dall'ordinamento una disposizione contenente lo stesso principio di cui all'art. 99, secondo comma, del D.P.R. n. 1092 del 1973, superando, in questo caso, la propria precedente giurisprudenza (sentenza n. 494 del 1993), che individuava nel cosiddetto ?minimo INPS', ovvero nell'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, il limite minimo di pensione al di sotto del quale il divieto è escluso. A seguito di tale pronuncia, la giurisprudenza più recente della Corte dei Conti ha ritenuto, anche nell'ipotesi di concorso di più pensioni, l'illegittimità del divieto di cumulo di indennità integrative speciali in assenza della previsione legislativa di un limite minimo della pensione al di sotto del quale tale divieto deve essere necessariamente escluso, riconoscendo al pensionato il diritto a percepire l'indennità integrativa speciale in misura intera.? Sfortunatamente, le Sezioni Riunite della Corte dei Conti, con Sentenza n. 14/2003/QM, hanno inteso riproporre il cosiddetto ?minimo INPS? sui trattamenti pensione-pensione; ma tale interpretazione non è stata accolta né applicata dalla quasi totalità delle successive sentenze della Corte stessa, né in primo grado né in appello. Ciò nonostante ? e veniamo finalmente all'Ordinanza della Corte Costituzionale che qui pubblichiamo integralmente ? alcune Sezioni della Corte dei Conti hanno inteso riproporre ancora una volta la ?vexata quaestio? alla Consulta. Dalla lettura dell'Ordinanza si vedrà come le argomentazioni delle Sezioni remittenti non brillino di chiarezza e osiamo dire (ma questa è soltanto la modesta opinione dovuta ai limiti dell'estensore di questo commento) che, questa volta, la pronuncia della Corte Costituzionale non sia di immediata e facile percezione, laddove dichiara inammissibili le questioni proposte osservando: ?che i remittenti, pur non ignorando l'esistenza nella giurisprudenza contabile successiva agli ultimi interventi di questa Corte in materia di indennità integrativa speciale (cfr. ordinanza n. 438 del 1998, sentenza n. 516 del 2000, ordinanza n. 517 del 2000) di diversi orientamenti non tutti affermativi della persistenza del divieto di cumulo delle indennità integrative speciali in caso di titolarità di più pensioni, non spiegano le ragioni per le quali ritengono di non adottare l'opzione interpretativa che siffatta persistenza esclude; che, secondo un principio non discusso e più volte espressamente affermato da questa Corte, una normativa non è illegittima perché suscettibile di una interpretazione che ne comporta il contrasto con precetti costituzionali, ma soltanto perché non può essere interpretata in modo da essere in armonia con la Costituzione; che i remittenti non hanno espressamente affermato che nessuna altra interpretazione della norma censurata è possibile se non quella che genera i dubbi di costituzionalità da loro manifestati, e tantomeno hanno esposto le ragioni di tale esclusione; che alla Corte viene così richiesto di dirimere un contrasto sulla interpretazione della legge ordinaria; che pertanto la questione è manifestamente inammissibile.? In parole povere, ancora una volta, la Consulta ha detto ai giudici della Corte dei Conti: se non siete d'accordo neanche tra voi, non posso interpretare io per voi la Legge. (Avv. Massimo Cassiano in Laprevidenza.it)

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