L'Agenzia delle Entrate ha spiegato i dettagli della riammissione per chi non ha pagato le rate

Dott.ssa Floriana Baldino - Una buona notizia per tutti i contribuenti "ritardatari": chi non ha pagato tempestivamente le rate con l'Agenzia  delle Entrate potrà essere rimesso in termini. Ciò vuol dire che anche chi è decaduto dal beneficio della rateazione non deve disperare, purché questa volta presti adeguata attenzione alle nuove scadenze. 

La prospettiva, prevista dall'articolo 13-bis, comma 3, del decreto legge numero 113/2016 (cd. decreto enti locali, leggi in merito: "Equitalia: la sanatoria sulle rate è legge"), è stata infatti resa più concreta dalla circolare dell'Agenzia delle entrate numero 41/E del 3 ottobre 2016 (qui sotto allegata): con tale atto sono giunti i chiarimenti dei quali hanno bisogno tutti i contribuenti decaduti dal beneficio della rateizzazione tra il 16 ottobre 2015 e il 1° luglio 2016 che vogliono essere ammessi a un nuovo piano. 

Bisogna però affrettarsi: il beneficio può essere goduto solo se la richiesta viene fatta entro il prossimo 20 ottobre. 

Nella domanda, tra le altre cose, vanno indicati gli estremi dell'atto a cui si riferisce l'originario piano di decadenza e il numero delle rate trimestrali in cui si intende provvedere al pagamento dell'importo residuo. Le modalità per provvedere ad inoltrare la richiesta sono la consegna diretta, la raccomandata a/r o la pec.

Occorre inoltre sottolineare che la riammissione è riservata solo ai contribuenti che a seguito di controllo si sono avvalsi di un istituto di definizione compreso tra quelli previsti dal decreto legislativo numero 218/1997, ovverosia l'acquiescenza o l'adesione all'avviso di accertamento, al processo verbale di constatazione e all'invito a comparire. Restano invece esclusi coloro che sono decaduti da una rateazione derivante da conciliazione o da mediazione, ovverosia dagli istituti deflattivi del contenzioso di cui al decreto legislativo numero 546/1992. La riammissione, inoltre, è subordinata al pagamento della prima rata nei tempi stabiliti dalla procedura concordata.

Una volta ricevuta l'istanza, l'Agenzia effettuerà i controlli necessari e, se questi saranno positivi, provvederà alla sospensione dei carichi iscritti a ruolo o affidati a Equitalia a seguito di decadenza. 

Per i contribuenti è il secondo sospiro di sollievo in un anno: già la legge di stabilità 2016 (numero 208/2015) aveva infatti previsto la possibilità di essere riammessi alle rateazioni decadute, secondo le modalità chiarite dalla circolare numero 13/E 2016 dell'Agenzia delle Entrate e previa presentazione delle domande entro il 31 maggio 2016. 


Agenzia delle entrate testo circolare n. 41/E 2016
Floriana Baldino Avv. Floriana Baldino
Esperta di diritto amministrativo, bancario e gestione della crisi d'impresa (sovraindebitamento). Iscritta anche nell'albo del Ministero della Giustizia nel registro dei gestori della crisi del sovraindebitamento.
Contatto facebook:  https://www.facebook.com/avvocatoflorianabaldino

E-mail: avv.florianabaldino@gmail.com
Tel.: 3491996463.

Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: