Il magistrato che ha esercitato le funzioni di pubblico ministero non puo' ricoprire le funzioni di giudice nel processo di secondo grado, anche se nel dibattimento precedente non ha emesso 'provvedimenti specifici'. La Corte di Cassazione, invitando ad interpretare in senso 'ampio' e 'estensivo' l'art. 34 comma 3 del c.p.p., contrariamente alle richieste della pubblica accusa, ha accolto il ricorso di una colombiana che dalla Corte d'appello di Catania si era vista respingere l'istanza di ricusazione presentata nei confronti di un magistrato catanese per la 'incompatibilita' ad esercitare le funzioni di giudice di appello, avendo lo stesso esercitato quelle di pm nel dibattimento di primo grado' nello stesso procedimento. Secondo la Corte d'appello non sussisteva la 'dedotta incompatibilita'' dal momento che il magistrato aveva presenziato ad un' udienza 'nella quale venne disposto il rinvio del dibattimento', quindi, 'non vi fu effettivo esercizio delle attribuzioni o funzioni proprie del pm'. La difesa della colombiana si e' rivolta con successo alla Cassazione che ha giudicato il ricorso 'fondato', contro le richieste del pg che aveva chiesto la 'inammissibilita'' del ricorso.
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