di Marina Crisafi - Maggiori tutele e procedure più semplici per i lavoratori extracomunitari che arrivano in Italia per svolgere attività stagionali. Sono queste le principali novità approvate ieri in via definitiva dal Consiglio dei Ministri, con decreto legislativo che attua la direttiva 2014/36/Ue.
Sul tavolo dell'esecutivo, hanno trovato posto, oltre alla dichiarazione dello stato di emergenza e allo stanziamento di 40 milioni di euro per i territori dell'Italia centrale colpiti dal terremoto del 26 ottobre scorso, anche altre disposizioni, sul risarcimento dei danni per le violazioni della concorrenza europea, sulla confisca e sequestro dei proventi da reato, sulla tracciabilità delle cellule staminali e sugli incentivi alle imprese marittime.
Ecco, in sintesi, le novità:
Lavoratori stagionali
Il decreto legislativo approvato ieri, in attuazione della direttiva 2014/36/Ue, modifica il testo unico sull'immigrazione (d.lgs. n. 286/1998) e il relativo regolamento, prevedendo, per i settori agricolo e turistico-alberghiero, la possibilità di chiedere permessi stagionali per massimo nove mesi in un anno.
Nel dettaglio, se il lavoratore è già stato in Italia per lavoro stagionale, almeno 1 volta nell'ultimo quinquennio, potrà ottenere un permesso pluriennale, per massimo tre anni, nel caso di attività ricorrenti, dovendo rientrare tuttavia ogni volta nel suo Paese. Inoltre, il lavoratore che possiede tale requisito avrà anche diritto di precedenza di tornare in Italia, per essere occupato presso lo stesso datore di lavoro, rispetto a chi invece non è mai entrato nel nostro territorio.
Lo straniero stagionale cui viene proposto un contratto subordinato, a termine o a tempo indeterminato, potrà anche chiedere la conversione del permesso di soggiorno (sempre nel rispetto delle quote previste).
Quanto all'alloggio, se questo è garantito dal datore di lavoro, non potrà essere superiore ad un terzo dello stipendio e dovrà essere garantita l'idoneità della sistemazione.
Nel caso di rifiuto o revoca del nulla osta stagionale o del permesso di soggiorno
per colpa del datore di lavoro, quest'ultimo dovrà corrispondere al lavoratore un'indennità in base alle retribuzioni (non corrisposte) previste dal contratto collettivo nazionale.
Risarcimento danni per violazioni antitrust
Nel Cdm di ieri ha trovato spazio anche l'attuazione della direttiva europea sulle norme che regolano le azioni per il risarcimento dei danni in caso di violazioni della concorrenza tra gli stati membri dell'Unione.
Il decreto legislativo, approvato in via preliminare, dà attuazione alla direttiva 2014/104/Ue, e prevede nello specifico, l'introduzione di meccanismi di acquisizione delle prove "che affidano al giudice il potere di richiedere alle parti, ai terzi e alle stesse autorità garanti della concorrenza l'esibizione di elementi utili al giudizio instaurato ai fini del risarcimento del danno da illecito antitrust".
Ciò rafforzerà gli strumenti a disposizione dei soggetti danneggiati, consentendo loro (anche se acquirenti indiretti) di "superare le asimmetrie informative che rendono attualmente difficile l'azione risarcitoria".
Vengono regolati, inoltre, i rapporti tra le decisioni dell'Antitrust e quelle del giudice ordinario, prevedendo che "ai fini dell'azione per il risarcimento si ritiene definitivamente accertata, nei confronti dell'autore, la violazione del diritto della concorrenza constatata da una decisione dell'Autorità garante italiana non più soggetta ad impugnazione".
Il decreto disciplina altresì: l'efficacia nel giudizio risarcitorio della decisione definitiva con cui una autorità garante della concorrenza di altro Stato membro accerta una violazione del diritto della concorrenza; la prescrizione del diritto al risarcimento; la responsabilità in solido degli autori della violazione; la quantificazione e la valutazione del danno, concentrando la competenza presso tre Sezioni specializzate in materia di impresa (Milano, Roma, Napoli), anche per le controversie promosse tramite class action.
Confisca e sequestro dei proventi da reati
Approvato definitivamente dal Cdm anche il decreto legislativo che attua la direttiva europea 2014/42/UE sul congelamento e la confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Ue.
Nel dettaglio, il testo sancisce l'obbligatorietà della confisca, anche per equivalente, del profitto realizzato con la commissione di alcuni gravi reati tra cui quelli di criminalità informatica, di falso monetario e di corruzione tra privati.
Previsto altresì un ampliamento della "confisca estesa", ossia quella che si applica in caso di condanna per alcuni gravi delitti, prescindendo dalla prova del collegamento diretto tra ricchezza sproporzionata e commissione del singolo reato.
Tracciabilità cellule staminali
Approvato anche in via preliminare il decreto legislativo che attua la direttiva europea 2015/565/Ue sulla tracciabilità delle cellule staminali. Nello specifico, il testo assicura, in modo uniforme in tutta l'area Ue, "la rintracciabilità dei tessuti e delle cellule umani utilizzati per l'applicazione sull'uomo (compresi quelli importati da Paesi terzi), nel percorso dal donatore al ricevente e viceversa, attraverso la codifica dei tessuti e delle cellule mediante l'applicazione del Codice unico europeo".
Il recepimento della direttiva consentirà anche l'utilizzabilità delle cellule e dei tessuti umani in tutto il territorio dell'Unione, compresa la circolazione all'interno dell'Italia.
Incentivi imprese marittime
A ricevere il via libera definitivo, infine, sul tavolo dell'esecutivo è il riordino delle disposizioni in materia di incentivi fiscali, previdenziali e contributivi delle imprese marittime.
Il decreto legislativo approvato definisce un sistema maggiormente competitivo sugli incentivi agli investimenti nel settore al fine di favorire la crescita dell'occupazione marittima.
L'efficacia delle misure introdotte è, comunque, subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione Europea ed è previsto, altresì, un monitoraggio specifico sugli effetti del provvedimento, al fine di introdurre eventuali correttivi in corsa. Per le medesime ragioni, è stato deciso un periodo transitorio di un anno e mezzo per consentire sia la notifica che dare tempo al settore di adeguarsi alle misure, laddove autorizzate dalla commissione.