Il Garante per la protezione dei dati personali (Newsletter 7/20 marzo 2005) ha reso noto di aver determinato (con un provvedimento generale), sulla base di quanto disposto dal Codice, alcune ipotesi in cui è possibile regolarizzare i ricorsi irregolari, privi cioà di quegli elementi previsti dalla normativa (dati completi e sottoscrizione del ricorrente, autenticazione della firma, copia della prima richiesta rivolta al gestore della banca dati, ecc.). L'Autorità ha quindi precisato che a seguito di tale intervento, il cittadino potrà evitare di incorrere in una dichiarazione di inammissibilità e nell'onere di dover necessariamente ripresentare poi un nuovo ricorso, potendo invece integrare quello irregolare. Tra le ipotesi sanabili evidenziamo il ricorso non sottoscritto dal ricorrente o dal procuratore speciale ma da un'altra persona fisica o giuridica; il ricorso trasmesso all'Ufficio del Garante con modalità diverse da quelle indicate dal Codice (per raccomandata, per via telematica attenendosi alle disposizioni sulla firma digitale, presentato direttamente presso l'Ufficio). Sanabili sono poi anche gli errori o lacune negli estremi identificativi del ricorrente, dell'eventuale procuratore speciale o del titolare del trattamento dei dati personali. Sarà altresì possibile integrare il ricorso con la data della richiesta, necessariamente rivolta in prima battuta al titolare del trattamento o indicare i gravi motivi d'urgenza per i quali non si è potuta presentare. Infine il Garante ha precisato che il ricorso resta presentabile, seguendo le formalità previste dalla normativa, solo per far valere precisi diritti riconosciuti ai cittadini: accesso ai dati personali, possibilità di integrarli, correggerli, cancellarli, opporsi anche per motivi legittimi alla loro utilizzazione.
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