Con la pubblicazione della circolare numero 58 dell'Inps viene fatta ulteriore chiarezza in merito alla sofferta questione dei benefici previdenziali per i lavoratori esposti alle fibre di amianto che ha interessato, ai vari livelli la nostra Magistratura. Una interpretazione venne data in occasione dell'emanazione delle istruzioni operative Inail nel gennaio 2004 in seguito alla precedente circolare dell'Istituto. Tale interpretazione lasciava comunque spazi interpretativi stante le numerose casistiche che si erano a suo tempo create relativamente alle diversificate realtà lavorative presenti nell'intero territorio nazionale (ferrovieri, personale marittimo viaggiante, addetti alla costruzione di vagoni ferroviari ? gruppo Ansaldo Breda ? personale marittimo viaggiante ma dipendente dal ministero della Difesa, dipendenti da cantieri navali, addetti ai forni, altiforni, vetrerie, ecc..). Nemmeno l'intervento della Magistratura, con numerose sentenze emanate dalla Cassazione ha poi sancito la fine alla decennale questione. Anzi, con alcune interpretazioni ministeriali veniva ?allargato? il riconoscimento a taluni settori o mansioni. Adesso possiamo proprio dire che questo è l'ultimo treno per ottenere i benefici previdenziali per esposizione all'amianto con l'applicazione della vecchia normativa (salvo diverse disposizioni legislative future) ovvero con la rivalutazione del periodo di esposizione per il coefficiente di 1,5. Ed è l'ultimo treno anche per quelle particolari casistiche (lavoratori in mobilità, lavoratori che hanno cessato l'attività lavorativa, lavoratori in mobilità, lavoratori che al 2/10/2003 hanno perfezionato il diritto a pensione utilizzando anche i benefici amianto. Coloro i quali successivamente a tale data presenteranno la domanda per ottenere tali benefici osserveranno le disposizioni contenute nel D.M. 27 ottobre 2004. Ad essi verrà riconosciuto il beneficio mediante la rivalutazione ?ai soli fini dell'importo della pensione? per il coefficiente di 1,25. Il termine del 15/6/2005, come in precedenza ricordato è perentorio. La domanda deve essere presentata alla sede Inail di competenza. Il link per scaricare la modulistica è: http://www.inail.it/assicurazione/modulisticaindex.htm (Ludovico Adalberto De Grigiis - LaPrevidenza.it)
Inps, Circolare 58/2005
Inps, Circolare 58/2005
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