... L'attenta lettura delle sopra riportate sentenze della Corte costituzionale indurrebbe quindi a ritenere che, pur nell'ambito delle forze di polizia svolgenti analoghe mansioni, sia costituzionalmente legittima la differenziazione tra i sottufficiali appartenenti alla Polizia di Stato, cui si applicherebbe direttamente la legge n. 121 del 1981, con effetti economici decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge stessa onde ai sottufficiali collocati in quiescenza dopo detta data viene ope legis riconosciuto il diritto al trattamento pensionistico conseguente alle nuove retribuzioni attribuite in servizio, ed i sottufficiali appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza, non interessati dalle pronunce giudiziali predette, per i quali il decreto legge n. 5/1992, come modificato dalla legge di conversione n. 216/1992 potrebbe trovare applicazione solo con effetti economici dal 1° gennaio 1992 ed unicamente per i sottufficiali del Corpo ancora in servizio a tale data, e quindi con esclusione di quanti siano stati medio tempore collocati in quiescenza. Dott. Ludovico De Grigiis - www.laprevidenza.it
(Corte dei Conti Emilia, Sentenza, 20 aprile 2005 n° 488)
(Corte dei Conti Emilia, Sentenza, 20 aprile 2005 n° 488)
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