Che nella mente del Legislatore il collocamento nella ?posizione di ausiliaria? dovesse considerarsi come collocamento in ?quiescenza? risulta, d'altronde, dagli elementi testuali rinvenibili nella normativa sopra riportata: secondo l'art. 67, legge n. 113/1954 cit. (e successive modificazioni) all'ufficiale in ausiliaria compete, ?in aggiunta al trattamento di quiescenza?, una indennità annua (di ausiliaria); per il secondo comma dell'art. 69 della stessa legge n. 113/1954 cit. (e successive modificazioni) allo scadere del periodo di permanenza in ausiliaria è liquidato all'ufficiale un ?nuovo? trattamento di quiescenza. L'impossibilità di configurare, per il periodo trascorso in ausiliaria, un rapporto di pubblico impiego esclude che gli ufficiali in ausiliaria possano fruire dei benefici - nel caso concreto l'inclusione della indennità integrativa speciale nel trattamento pensionistico - fruibili dagli ufficiali in servizio; in questo senso si è pronunciata, sia pure con riferimento ad altri benefici, la stessa Corte Costituzionale nella sentenza
n. 176 del 10 novembre 1982. La Sezione giudica pertanto infondato il ricorso in epigrafe: sussistono peraltro apprezzabili motivi di giustizia per dichiarare la compensazione delle spese giudiziali. Dott. Ludovico De Grigiis - www.laprevidenza.it
(Corte dei Conti Emilia, Sentenza 20 aprile 2005 n° 484)

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