La competenza prevista dall'art. 3 del decreto legislativo n. 168/03 ha ad oggetto marchi, brevetti, modelli di utilità, disegni e modelli e diritto d'autore nonché le fattispecie di concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprietà industriale ed intellettuale. La tutela della ditta e dell'insegna non è, quindi, contemplata nella prima parte di tale norma mentre l'espressione "proprietà industriale ed intellettuale" riguarda unicamente le materie elencate nella prima parte dell'art. 3 cit. Non sussiste pericolo di confusione ove l'attività di un articolato centro commerciale (insistente su di un'area di 25.000 mq e costituito da 54 punti vendita merceologicamente riguardanti articoli per la persona, abbigliamento e calzature, articoli per la casa, ristorazione, servizi vari) sia completamente diversa da quella ben più limitata svolta da un ristorante. Deve quindi essere esclusa l'eventualità che il consumatore sia tratto in errore dalla pur identica denominazione delle due imprese, essendo la differenziazione delle attività immediatamente percepibile da parte di coloro che entrino con esse in rapporti negoziali o concorrenziali.
Nella decisione
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