di Valeria Zeppilli - Il 2017, tra le tante novità, ha portato anche l'obbligo per tutti coloro che utilizzano forniture di energia e gas, di tentare la conciliazione per superare le eventuali controversie sorte con gli operatori.
Niente più citazione diretta in giudizio, insomma, ma un nuovo procedimento di conciliazione gratuito che dovrà necessariamente seguire il reclamo conclusosi con esito negativo e che avrà compimento nel termine massimo di 90 giorni.
Il Tico
Tale novità è figlia della deliberazione 5 maggio 2016 209/2016/E/COM (qui sotto allegata), con la quale l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico ha approvato il "Testo integrato in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico - Testo Integrato Conciliazione" (cd. TICO), con la previsione che lo stesso sarebbe entrato in vigore a partire dal 1° gennaio 2017 per i clienti finali dei settori dell'energia elettrica e del gas e per i prosumer.
Progressivamente esso diverrà operativo anche con riferimento agli altri settori dallo stesso regolati.
Organismo competente
Il tentativo di conciliazione potrà svolgersi o dinanzi all'apposito servizio di conciliazione dell'AEEG o dinanzi agli altri organismi individuati dal TICO.
Tra questi ultimi rientrano anche le negoziazioni paritetiche delle associazioni dei consumatori che sono iscritte nell'elenco degli organismi di conciliazione della predetta autorità o presso le Camere di commercio.
Svolgimento della conciliazione
Operativamente il tentativo di conciliazione delle parti, se svolto presso il servizio dell'Autorità, avverrà in maniera telematica accedendo all'area dedicata o tramite web conference condotta via chat, via video, via audio o avvalendosi dei predetti strumenti in combinato tra loro.
È in ogni caso comunque possibile utilizzare altri strumenti che permettono la comunicazione a distanza.
Procedura
La domanda di conciliazione va presentata dopo che al reclamo sia data risposta non esaustiva o non soddisfacente o dopo che siano decorsi invano 50 giorni dall'invio dello stesso e in ogni caso entro massimo un anno.
Il primo incontro di mediazione, che è considerato come tentativo di conciliazione a prescindere dal suo esito, si svolgerà poi nel termine massimo di 30 giorni dalla presentazione della domanda, avendo cura di rispettare il termine di 10 giorni che lo deve distanziare dalla relativa comunicazione alle parti.
Se esso si conclude senza alcun accordo, sarà possibile proporre domanda giudiziale.
Provvedimenti cautelari e urgenti
Può accadere che l'oggetto della controversia sia connesso a un'esigenza impellente e meritevole di tutela dei clienti dei servizi di luce e gas.
Con riferimento a tale ipotesi si segnala che la concessione di provvedimenti giudiziali cautelari e urgenti a favore degli stessi non trova alcun ostacolo nella pendenza del procedimento obbligatorio di conciliazione.
Sospensione della fornitura
Peraltro, nel caso in cui la controversia abbia ad oggetto la sospensione di una fornitura a seguito di una fattura che sia stata tempestivamente contestata mediante reclamo, la procedura di conciliazione si svolge secondo tempistiche più celeri.
Se, infatti, la sospensione è documentata al servizio di conciliazione, il primo incontro viene fissato al massimo dopo 15 giorni dalla richiesta e non prima che siano decorsi 5 giorni dalla comunicazione dello stesso alle parti.
Esso, peraltro, non potrà essere rinviato su istanza di parte, al contrario di quanto avviene nella procedura con tempistiche ordinarie.
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Testo deliberazione 5 maggio 2016 209/2016/E/COM