di Lucia Izzo - Rinviare i processi per consentire ai contribuenti di aderire alla rottamazione? È quanto sta accadendo nelle aule di giustizia, per sopperire alla mancanza di disciplina relativamente alla definizione agevolata di cartelle oggetto di procedimenti pendenti.
Nel silenzio del decreto fiscale n. 193/2016, i processi tributari in corso, aventi ad oggetto ruoli suscettibili di rottamazione, potrebbero essere dunque rinviati per consentire al contribuente di aderire all'operazione recentemente introdotta. Per tale ragione, molti giudici stanno concedendo i rinvii richiesti non solo traite apposite istanze scritte, ma anche a voce in udienza.
Ne è un esempio quanto stabilito dalla CTP di Milano, nell'udienza dello scorso 15 dicembre, che si è conclusa con l'ordinanza n. 5521/24/16. La controversia sottoposta alla Commissione aveva ad oggetto l'impugnazione di una cartella di pagamento (riguardante IVA per il periodo d'imposta 2011) che, previa iscrizione a ruolo dell'Agenzia delle Entrate, era stata emessa da Equitalia nel 2015.
Fattispecie che rientra nella possibilità di rottamazione, posto che questa riguarderà tutti i carichi affidati agli agenti della riscossione, relativi al periodo 2000-2016, potendo riguardare anche il singolo carico (iscritto a ruolo o affidato).
Il Collegio ha pertanto provveduto a rinviare la discussione al 20 aprile 2017, accogliendo la richiesta formulata a voce in udienza dal difensore della società coinvolta nel procedimento. Nulla hanno obiettato le altre parti presenti, ossia il funzionare dell'Ufficio fiscale e il rappresentante di Equitalia.
La data scelta è posta successivamente al termine di scadenza per aderire alla rottamazione dei ruoli. Gli interessati alla rottamazione, infatti, avranno tempo per proporre domanda fino al 31 marzo 2017 e potranno pagare in maniera dilazionata fino a 5 rate, fermo restando che il 70% delle somme complessivamente dovute dovrà essere versato nell'anno 2017, mentre il restante 30% entro il 2018.
Una soluzione, quella prescelta dai giudici, che appare condivisibile e apprezzabile nell'ottica della definizione bonaria delle liti e in quella dell'economia processuale e della condanna alle spese di giudizio.
Va, tuttavia, rammentato che la normativa dispone che il debitore debba manifestare all'agente della riscossione la sua volontà di avvalersi della rottamazione rendendo apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica predisposta dallo stesso agente della riscossione; in tale dichiarazione il debitore deve indicare, tra l'altro, la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, e assumere l'impegno a rinunciare agli stessi (per approfondimenti: Equitalia: attenti alla rottamazione perché si rinuncia alla difesa)
Inoltre, l'iter di cui si è discusso (rinvio per rottamazione) è stato sviluppato in assenza di apposite prescrizione normative e, dunque, potrebbe subire variazioni se, ad esempio, parte ricorrente ha intenzione di on avvalersi della rottamazione e proseguire in giudizio, oppure è l'organo giudicante a non accogliere la richiesta, on essendovi alcun obbligo.
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