di Marina Crisafi - C'è tempo fino a marzo per la presentazione dell'istanza comprovante il possesso dei requisiti per il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco unico degli avvocati d'ufficio. A disporre la proroga, rispetto all'originaria scadenza del 31 dicembre 2016 (leggi: "Avvocati d'ufficio: richieste entro il 31 dicembre pena la cancellazione"), è stato il Consiglio Nazionale Forense (con provvedimento qui sotto allegato), in considerazione dei problemi applicativi derivanti dall'utilizzo della piattaforma dedicata e conseguentemente del numero minimo di istanze pervenute.
Da qui il rinvio del termine al 31 marzo 2017 per consentire agli avvocati che vogliono permanere nelle liste dei difensori d'ufficio l'invio della richiesta.
Si ricorda che in caso di mancata o incompleta presentazione della domanda e della documentazione richiesta entro il termine perentorio, l'avvocato è cancellato d'ufficio dall'elenco nazionale. La cancellazione, in ogni caso, non fa venir meno l'obbligo di prestare l'ufficio per gli incarichi precedentemente ricevuti.
La domanda e i requisiti
La domanda va indirizzata al Cnf e presentata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati al quale albo l'avvocato è iscritto, attraverso la piattaforma informatica gestionale unitamente ad autocertificazione attestante i requisiti di cui all'art. 29 comma 1 bis disp. att. al c.p.p.
Nello specifico, nell'istanza il richiedente dovrà attestare: di aver partecipato ad un corso biennale di formazione ed aggiornamento professionale della durata di almeno 90 ore e di aver superato il relativo esame finale.
Può chiedere l'iscrizione all'elenco anche l'avvocato che abbia partecipato nel triennio 2012-2014 a precedenti corsi e che abbia frequentato entro un anno, il corso formativo- integrativo in materia penale di almeno 30 ore che soddisfi i requisiti di cui alla lett. a) del comma 1 bis dell'art. 29 disp. att. al c.p.p., sempre previo superamento dell'esame finale.
L'avvocato richiedente inoltre dovrà autocertificare l'iscrizione all'albo degli avvocati da almeno cinque anni continuativi, nonchè, al fine di dimostrare di avere acquisito esperienza nella materia penale, la partecipazione (anche quale sostituto processuale), ad almeno dieci udienze (dibattimentali o camerali), escluse quelle di mero rinvio e di "smistamento" (indicando numero di ruolo del procedimento, data dell'udienza, attività svolta, autorità giudiziaria, ecc.).
Occorrerà attestare, inoltre, sempre tramite autocertificazione, di essere in regola con gli obblighi formativi nell'anno antecedente alla richiesta di inserimento nell'elenco.
Il modello
Il nuovo modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione, valido sia al fine della presentazione dell'istanza di inserimento nell'elenco unico nazionale sia per la permanenza nello stesso, a seguito di iscrizione già precedentemente effettuata è disponibile sul sito del Cnf (e qui sotto allegato).
Per l'aiuto e l'assistenza nella compilazione delle domande attraverso la piattaforma, il Consiglio Nazionale Forense ha attivato, in ogni caso, un servizio di help desk gratuito che risponde al numero 06 45475829, attivo dalle 09:00 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 18:00 dal lunedì al venerdì.
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