Importante pronuncia della Corte Costituzionale nel panorama previdenziale: la Consulta si pronuncia in ordine alla legittimità costituzionale dell'art. 9, commi 1,3, 5, 6 e 7, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 recante ?Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144?. La disciplina della normativa succitata, prevede ai commi 1 e 3, che INAIL possa esercitare la facoltà di rettifica per errore delle prestazioni erogate entro dieci anni dalla comunicazione del provvedimento di attribuzione della rendita e che, decorso inutilmente tale termine, si consolidi il diritto del beneficiario al mantenimento delle prestazioni in godimento, pur in difetto dei presupposti di legge . I commi 5, 6 e 7, della stessa legge, attribuiscono efficacia retroattiva alla suddetta disciplina, anche con riguardo a rapporti ormai esauriti in quanto prescritti o coperti da giudicato, disponendo l'applicazione del suddetto termine decadenziale anche in riferimento a provvedimenti di rettifica adottati nel vigore di una diversa disciplina che non prevedeva alcun termine di decadenza. Quanto alla previsione normativa di cui ai commi 1 e 3, ad avviso della Corte, tra l'altro, la previsione di un termine decadenziale ?non si pone in contrasto con la funzione propria del sistema previdenziale, quale delineata dall'art. 38 della Costituzione, ma rappresenta una non irragionevole misura di tutela dell'assicurato in buona fede, quale controinteressato, rispetto all'esercizio di quei poteri. Da un lato, infatti, è lecito presumere che, dopo il decorso di un congruo periodo di tempo dall'accertamento dell'invalidità, l'assicurato possa non essere più in grado di far valere adeguatamente i propri interessi nella procedura amministrativa di rettifica, cosicché, sotto tale profilo, il termine decadenziale si configura quale strumento - del resto ben noto all'ordinamento - di garanzia del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione?. Sorte diverse per i commi 5,6 e 7 che, ad avviso del Collegio, risultano viziati da illegittimità costituzionale: statuisce la Corte che la retroattività deve, infatti, ?trovare giustificazione sul piano della ragionevolezza e non può trasmodare in regolamento irrazionale di situazioni sostanziali fondate su leggi anteriori (così Corte cost. sentenza n. 446 del 2002; Corte cost. sentenza n. 416 del 1999). ?Nel caso di specie, l'irragionevolezza della disposizione - sia per quanto si riferisce ai «casi prescritti o definiti con sentenza passata in giudicato», sia per quanto riguarda i casi non prescritti o non definiti da giudicato - è di tutta evidenza, in quanto è l'istituto stesso della decadenza che per sua natura non tollera applicazioni retroattive, non potendo logicamente configurarsi una ipotesi di estinzione del diritto (o, come nella specie, del potere) per mancato esercizio da parte del titolare, in assenza di una previa determinazione del termine entro il quale il diritto (o il potere) debba essere esercitato?. (Nota del Dott. Giuseppe Buffone. Si ringrazia Altalex per la segnalazione)
(Corte Costituzionale Sentenza 10 maggio 2005, n. 191)
(Corte Costituzionale Sentenza 10 maggio 2005, n. 191)
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