Avv. Edoardo Di Mauro - Dal 13 dicembre 2016 sono entrate in vigore le novità sulla dichiarazione nutrizionale degli alimenti, così come dettate dal Reg. UE 1169/2011.
Le novità sulle indicazioni nutrizionali obbligatorie non si applicano agli integratori alimentari e alle acque minerali naturali.
Quanto al contenuto:
la dichiarazione nutrizionale obbligatoria reca le indicazioni seguenti:
a) il valore energetico;
b) la quantità di grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale.
Queste indicazioni possono essere integrate le quantità di uno o più dei seguenti elementi:
a) acidi grassi monoinsaturi;
b) acidi grassi polinsaturi;
c) polioli;
d) amido;
e) fibre.
Sono inoltre previsti indicazioni obbligatorie complementari per tipi o categorie specifiche di alimenti.
Di seguito alcuni esempi:
Alimenti contenenti edulcoranti: in questo caso la denominazione dell'alimento è accompagnata dall'indicazione «con edulcorante/i».
Dolciumi o bevande contenenti acido glicirrizico o il suo sale di ammonio per l'aggiunta della/e sostanza/e stessa/e o di liquirizia (Glycyrrhiza glabra) a una concentrazione pari o superiore a 100 mg/kg o 10 mg/litro: la dicitura «contiene liquirizia» va aggiunta subito dopo l'elenco degli ingredienti, salvo nel caso in cui il termine «liquirizia» figuri già nell'elenco di ingredienti o nella denominazione dell'alimento. In mancanza di elenco di ingredienti, la dicitura deve accompagnare la denominazione dell'alimento.
Bevande, ad eccezione di quelle a base di caffè, di tè o di estratto di caffè o di tè la cui denominazione comprende il termine «caffè» o «tè»: - destinate a essere consumate senza modifiche e contenenti caffeina, quale che sia la fonte, in una proporzione superiore a 150 mg/l, o - che si presentano sotto forma concentrata o essiccata e, dopo la ricostituzione, contengono caffeina, quale che sia la fonte, in una proporzione superiore a 150 mg/l: la dicitura «elevato tenore di caffeina. Non raccomandato per i bambini e durante la gravidanza e l'allattamento» figura nello stesso campo visivo della denominazione della bevanda seguita, tra parentesi da un riferimento al tenore di caffeina espresso in mg per 100 ml.
Sulla presentazione delle informazioni obbligatorie sugli alimenti l'articolo 13 del regolamento recita che "sono apposte in un punto evidente in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili. Esse non sono in alcun modo nascoste, oscurate, limitate o separate da altre indicazioni scritte o grafiche o altri elementi suscettibili di interferire".
Sanzioni
Per quanto riguarda il sistema sanzionatorio, così come è stato chiarito in una circolare del ministero dello Sviluppo Economico, rimangono in vigore le sanzioni stabilite dal D. lgs. n. 109/1992 in attesa dell'adozione di un nuovo decreto attuativo della normativa europea.
Pertanto per le violazione degli obblighi inerenti l'etichettatura degli alimenti sono previste sanzioni amministrative pecuniarie fino a 18.000 euro
Avv. Edoardo Di Mauro
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Avvocato, si occupa di diritto amministrativo, penale, contratti, diritto dell'informatica ed internet.