La risarcibilità del c.d. ?danno morale?, era possibile, sino ad ora, soltanto qualora il comportamento lesivo determinasse altresì violazione di una norma penale, secondo il combinato disposto dell'art. 2059 c.c. e art. 185 c.p. Dottrina e giurisprudenza, infatti, attraverso un lungo e travagliato iter interpretativo, hanno progressivamente ridotto il concetto di danno ?non patrimoniale?, risarcibile secondo quanto previsto dall'art. 2059 c.c., al solo ?danno morale?. E' ormai pacificamente riconosciuto il danno biologico, inteso come danno lesivo del diritto alla salute, di un danno all'integrità psicofisica di un individuo, risarcibile ai sensi dell'art. 2043 c.c. e non più in base all'art. 2059 c.c.. L'art. 2043 c.c., correlato all'art. 32 della Cost., va, pertanto, necessariamente esteso fino a comprendere il risarcimento, ?non solo dei danni in senso stretto patrimoniali, ma di tutti i danni che ostacolano le attività realizzatrici della persona umana?. Con le sentenze n. 8827/2003 e 8828/2003 la Suprema Corte ha superato questo rigido schema. Da tali decisioni emerge la risarcibilità del danno ?da sconvolgimento della vita? come autonoma categoria di danno, differente dal danno biologico, patrimoniale e morale, (così anche Tribunale di Torino 8/8/1995; Corte d'Appello di Torino 4/10/2001 n. 1285), risarcibile ex. Art. 2059 c.c. poiché lesivo di un diritto costituzionalmente protetto. La stessa Corte Costituzionale, con la decisione n. 233 del 2003, attraverso un'interpretazione innovativa dell'art. 2059 c.c., fa rientrare nel suo ambito di operatività ogni danno di natura non patrimoniale derivante dalla lesione di valori inerenti alla persona e delinea per la risarcibilità dello stesso la sussistenza di un'astratta fattispecie di reato. In sede civile, ai fini del risarcimento del danno da ?sconvolgimento della vita? non sarà più necessario dimostrare la colpa dell'autore, in quanto questa si presume; in altri termini non sarà più necessario, ai fini del risarcimento del suddetto danno, dimostrare la violazione, da parte dell'autore, di una norma penale. Con la recente sentenza n. 5677 del 16/3/2005 la Corte di Cassazione, sezione III Civile, nel richiamare i principi suesposti ha accolto il ricorso per risarcimento danno non patrimoniale, derivante da dichiarazioni lesive dell'altrui reputazione. Il risarcimento è ammissibile indipendentemente dall'esistenza del reato di diffamazione che, nel caso di specie, non sussiste, essendo le dichiarazioni lesive avvenute nell'ambito di un colloquio privato con una sola persona e non, come invece richiesto per la configurazione del reato in parola, comunicate a più persone.
Autore: Alessandra Pirani
Autore: Alessandra Pirani
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