Si ravvisa l'istituto del mobbing (orizzontale o verticale)in caso ci comportamenti aventi come fine l'emarginazione del lavoratore privato o pubblico, in modo tale da portare alla sua estromissione dalla struttura organizzativa presso la quale viene svolta la prestazione di lavoro. In caso di accertamento della fattispecie, il datore di lavoro incorre in responsabilità contrattuale per i danni (di natura patrimoniale e non)subiti dai propri dipendenti, per non avere adottato tutte le misure e cautele atte a prevenire il pregiudizio alla loro integrità psico - fisica. In ipotesi, poi, di mobbing verticale, il datore di lavoro risponde dei danni subiti dal lavoratore per aver violato il più generale principio della buona fede, applicabile a ogni tipologia contrattuale. (Avv. Valentina Rossi - staff LaPrevidenza.it)
(Tribunale di Marsala, Sentenza 5 novembre 2004 n°1006)

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