In tema di prelazione agraria, con riferimento al requisito oggettivo per il valido esercizio del diritto di riscatto del fondo, va ricordato che il diritto di prelazione vien meno solo nel caso in cui la destinazione del terreno ad una utilizzazione edilizia, industriale o turistica sia prevista da uno strumento urbanistico (Cass. Civ. Sez. III 24/3/1991 n. 4466) e che, sempre con riguardo alla destinazione agricola del fondo rustico, per il riconoscimento del suddetto diritto si richiede ed è sufficiente l'esistenza di un fondo rustico ove destinato e suscettibile di un'attività di natura agraria, senza che sia rilevante né la sua estensione, né che all'attualità esso sia o meno coltivato; di tal che il diritto di prelazione del coltivatore resta precluso soltanto nel caso in cui siano accertate dimensioni del fondo talmente esigue da escludere ogni possibilità di coltivazione, ovvero sia accertata l'irreversibile perdita dell'attitudine alla coltivazione agricola in conseguenza dell'effettiva trasformazione del suolo coltivabile (Cass. Civ. Sez. III 19/5/2003 n. 7769; Cass. Civ. Sez. 1112/2/1995 n. 1244). Nel caso di specie, si è riconosciuto sussistente il diritto di prelazione su un terreno con destinazione agricola ma costituito in parte da una cava.
Nella decisione
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