di Lucia Izzo - È stato approvato dalla Camera in data 1 febbraio 2016 il nuovo disegno di legge n. 3671-bis, presentato dal Ministro della Giustizia Orlando, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico Guidi, riguardante la "Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza" (per approfondimenti: Addio al "fallimento": sì della Camera alla riforma dell'insolvenza).
Il ddl, che ora attende il sì definitvo del Senato, si sviluppa in 15 articoli destinati a riformare la legge fallimentare del 1942. Tra le novità più interessanti emerge non solo un intervento "letterale", che porterà all'abolizione di definizioni quali "fallito" e "fallimento", ma anche una generale modifica della procedura con estensione della platea dei soggetti debitori che potranno esservi sottoposti.
"Fallibili" anche avvocati e professionisti insolventi
Tra i principi generali di cui all'art. 2 della riforma, si rinviene quello di "assoggettare al procedimento di accertamento dello stato di crisi o di insolvenza ogni categoria di debitore, sia esso persona fisica o giuridica, ente collettivo, consumatore, professionista o imprenditore esercente un'attività commerciale, agricola o artigianale, con esclusione dei soli enti pubblici".
Precisazioni che lasciano dunque presagire che la riforma includerà tra i soggetti alla procedura non più i soli imprenditori commerciali, ma anche le persone fisiche e i consumatori, nonché i professionisti e di conseguenza gli avvocati insolventi o in situazione di crisi economica. Potrebbero esservi soggetti, ad esempio, i grandi studi legali dotati di un organico strutturato con dipendenti e collaboratori o gli studi che risulteranno in debito con la Cassa Forense.
La nuova procedura
Il ddl mira a sostituire termini percepiti come particolarmente infamanti, quali "fallimento" e "fallito", con espressioni equivalenti come "insolvenza" e "liquidazione giudiziale". Ancora, la riforma vuole puntare sulla "prevenzione", introducendo apposite al fine di evitare o arginare la crisi delle aziende o delle imprese.
Si tratta di una fase preventiva di "allerta" che consentirà di attivare tempestivamente le procedure per la risoluzione assistita della crisi, attraverso l'ausilio di un organismo di composizione presso le Camere di Commercio, così da rilanciare l'impresa sul mercato. In caso di attivazione tempestiva dell'allerta o di altri istituti per la risoluzione concordata della crisi, l'imprenditore si vedrà riconosciuto delle misure premiali.
Il dominus della nuova procedura sarà il curatore, i cui poteri sono stati rafforzati (accesso alle banche dati, promozione azioni giudiziali, ecc.). Il concordato preventivo sarà limitato ai soli casi in cui il salvataggio dell'impresa dal rischio fallimento sia effettivamente possibile.
Ancora, il disegno di legge mira alla riduzione della durata e dei costi delle procedure di gestione della crisi d'impresa e all'introduzione di regole processuali semplificate, che puntino a incentivare gli strumenti di composizione stragiudiziale della crisi.
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