di Valeria Zeppilli - Il guardasigilli Orlando ha firmato il decreto recante le modalità per la costituzione della camere arbitrali (qui sotto allegato), il quale ora attende solo di essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
La grande novità per gli avvocati è rappresentata dalla possibilità, nel caso in cui siano disponibili a svolgere la funzione di arbitri e conciliatori, di comunicare la loro intenzione alla camera del consiglio dell'ordine e di essere così iscritti nel relativo elenco.
Per divenire professionisti specializzati per le camere arbitrali forensi, in ogni caso, occorrerà documentare le proprie competenze in materia e la sussistenza dei requisiti richiesti a tal fine.
Si precisa, a tal proposito, che la nomina ad arbitri e conciliatori non è possibile per a- i membri e i revisori che appartengono al consiglio dell'ordine presso cui è istituita la camera arbitrale e di conciliazione, b- i componenti del consiglio direttivo e della segreteria, c- i dipendenti della camera arbitrale e di conciliazione e della segreteria e d- i soci, gli associati, i dipendenti di studio, gli avvocati che esercitano negli stessi locali, il coniuge, la persona unita civilmente, il convivente, il parente in linea retta e tutti coloro che hanno stabili rapporti di collaborazione con le persone indicate alle lettere a, b e c.
Una volta ricevute le domande ammissibili, i consigli direttivi procederanno ad iscrivere gli avvocati nell'apposito elenco, suddiviso in più aree professionali.
I professionisti, saranno quindi, designati a rotazione quali arbitri o conciliatori, sfruttando dei sistemi informatizzati che garantiscono l'imparzialità della nomina.
Il decreto del ministro della giustizia chiarisce anche come saranno liquidate le parcelle degli avvocati specializzati per le camere arbitrali forensi: utilizzando i parametri di cui al d.m. n. 55/2014. A provvedervi sarà la stessa camera arbitrale.
D.M. camere arbitrali• Foto: 123rf.com