di Lucia Izzo - Un barboncino toy all'asta, non un peluche, ma un animale reale e senziente. La peculiare vicenda si è diffusa sul web a macchia d'olio: l'istituto vendite giudiziarie di Pisa ha battuto all'asta una femmina di barboncino toy di circa 8 anni, dotata di microchip e certificato Enci (Ente nazionale cinofilia italiana).
L'animale "pignorato" da un allevamento è finito all'asta insieme ad altri beni "mobili" come tavoli, sedie e vasi, con una base d'asta di 200 euro: dopo varie offerte al rialzo, si è aggiudicata la proprietà del peloso una ragazza di Pietrasanta, Francesca Bartelletti Fiorentini, titolare di un'azienda agricola, per 300 euro.
La vicenda ha stupito l'opinione pubblica, in primis i dipendenti dell'Ivg, e provocato l'intervento di molte associazioni del territorio che lavorano a difesa degli animali e che si sono adoperate affinché il cane finisse in mani sicure. In molti si chiedono, tuttavia, com'è possibile che un animale da affezione o da compagnia sia finito sulla lista del banditore.
Il pignoramento di qualsiasi animale tenuto per compagnia e affetto dal debitore, infatti, è vietato dalla legge: la legge n. 221/2015, c.d. collegato ambientale è intervenuta sul codice di procedura civile con l'aggiunta di due commi appositi all'art. 514 c.p.c. che disciplina le cose mobili assolutamente impignorabili.
I commi 6-bis e 6-ter stabiliscono, rispettivamente, che non sono pignorabili gli animali di affezione o da compagnia tenuti presso la casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti, senza fini produttivi, alimentari o commerciali e, ancora, gli animali impiegati ai fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli (per approfondimenti: Vietato pignorare cani e gatti: il divieto è legge e Divieto di pignorare cani e gatti: in vigore da martedì).
Dunque, nonostante nel nostro ordinamento l'animale sia da identificare come una "res", la legge processuale è intervenuta nel senso di escludere che i pelosi d'affezione (cani, gatti, ma anche criceti e conigli, ad esempuio) siano pignorabili.
Perché, dunque, nel caso di specie questa disciplina è stata apparentemente elusa? In realtà, la diversità della vicenda sembrerebbe derivare dalla provenienza dell'animale, cresciuto in un allevamento e dunque non animale da affezione poichè detenuto a fini produttivi. Quanto avvenuto a Pisa, tuttavia, potrebbe avere effetti anche su altri animali provenienti dallo stesso proprietario oppure da altri allevamenti.
In realtà, il percorso normativo e culturale, teso a delineare una disciplina chiara e precisa quanto alla tutela degli animali, è ancora in divenire e fortemente condizionato dagli impegni assunti dall'Italia in sede comunitaria. L'art. 13 del Trattato sull'Unione Europea e sul funzionamento dell'Unione Europea, infatti, precisa che "nella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione nei settori dell'agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale".
Oltre al menzionato art. 514 c.p.c., sono stati diversi gli interventi normativi che hanno riguardato la tutela degli animali. Il codice penale, ad esempio, è stato modificato con l'aggiunta dei delitti contro il sentimento per gli animali (artt. 544 bis-544 sexies), mentre in ambito civilistico, l'art. 1138 c.c. ha stabilito che le norme del regolamento di condominio non possono vietare di possedere o detenere animali domestici.
Tuttavia, ciò non basta a ritenere superata l'antinomia esistente tra il concetto di animale come "res" e come essere senziente, come dimostra la giurisprudenza che, tra l'altro, ancora giunge al punto di consentire il sequestro e la confisca dell'animale, ad esempio in caso arrechi disturbo (per approfondimenti: Sì al sequestro dei cani che disturbano i vicini).
Il percorso per attuare gli impegni internazionali assunti, dunque, è ancora lungo e costellato di incertezze, nonostante la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, ratificata in Italia con legge 201/2010, riconosca i "particolari vincoli esistenti tra l'uomo e gli animali da compagnia" valorizzando "l'importanza degli animali da compagnia a causa del contributo che essi forniscono alla qualità della vita e dunque il loro valore per la società".