di Lucia Izzo - È approdato in aula alla Camera il disegno di legge recante modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice civile in materia di determinazione e risarcimento del danno non patrimoniale (disponibile sul sito della Camera).
Come precisato nella relazione allegata al testo originario, presentato il 28 maggio 2013, la proposta di legge "mira ad introdurre nuovi elementi legislativi in materia di danno non patrimoniale": il duplice obiettivo che si prefigge il progetto di legge è quello di realizzare una base normativa più avanzata e "rispondente al moderno concetto giurisprudenziale di tale specifico danno alla persona" e, al tempo stesso, "di fornire in maniera omogenea ed esaustiva i necessari parametri per la quantificazione, in sede giudiziaria, del risarcimento dello stesso".
La relazione all'originario progetto critica la disciplina riguardante la quantificazione dei danni non patrimoniali, ritenuta non unitaria e lasciata "quasi totalmente, alla discrezionalità dei giudici", circostanza che, secondo i relatori, determinerebbe una "sostanziale disparità di trattamento".
La stessa giurisprudenza di legittimità, evidenzia la relazione, ha sentito costantemente la necessità di fare affidamento a indici tabellari come parametri unitari a cui fare riferimento per il risarcimento del danno non patrimoniale sul territorio nazionale La Cassazione, ad esempio, quanto alla liquidazione del danno alla persona, ha avallato gli indici redatti dal Tribunale di Milano ritenendo costituiscano il valore da ritenersi equo, e cioè quello in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o ridurne l'entità.
Nonostante la proposta abbia raccolto il parere favorevole sia della Commissione Affari Costituzionali che della Commissione Affari Sociali, il testo arriva alla discussione in Aula menomato di gran parte del suo contenuto.
Nulla di fatto, ad esempio, per le richieste modifiche al codice civile in materia di danno non patrimoniale, che auspicavano l'introduzione degli artt. 2059-bis e 2059-ter, rispettivamente dedicati alla determinazione del danno non patrimoniale derivante da lesione del diritto alla salute e da lesione di altri diritti.
Neppure viene accolta la richiesta di modifica degli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in materia di danno biologico, riguardanti il danno non patrimoniale temporaneo e permanente da lesione alla persona.
Le novità
In sostanza, le Commissioni hanno espresso parere favorevole soltanto quanto alla modifica delle disposizione per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie: ciò significa che l'esame di Montecitorio sarà relativo solo all'introduzione alle disp. att. del nuovo art. 84-bis rubricato "Liquidazione del danno non patrimoniale".
La norma, passata al setaccio delle Commissioni, prevede che "Il danno non patrimoniale derivante dalla lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica e il danno non patrimoniale derivante dalla perdita del rapporto di tipo familiare sono liquidati dal giudice, con valutazione equitativa" in base ad apposite tabelle che verranno allegate alle disposizioni per l'attuazione del codice.
Gli importi indicati nelle tabelle, recita il testo, dovranno essere poi aggiornati annualmente, con decreto del Ministro della salute, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
L'ammontare del danno così liquidato, precisa ancora la norma, potrà essere aumentato dal giudice in misura non superiore al 50% con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato.
Inoltre, tali disposizioni si applicherebbero a tutte le fattispecie in cui il risarcimento del danno non è stato già determinato in via transattiva ovvero non è stato ancora liquidato dal giudice con sentenza, anche non passata in giudicato, alla data di entrata in vigore della legge medesima.
• Foto: 123rf.com