di Valeria Zeppilli - La Camera, con 230 voti favorevoli, 56 voti contrari e 66 astenuti, ha dato il via libera al decreto legge sulla sicurezza urbana (qui sotto allegato), che ora torna in Senato dove dovrebbe essere sottoposto a ulteriori modifiche, preannunciate quanto meno con riferimento alla questione del codice identificativo per i reparti delle forze di polizia.
Lotta al fenomeno writer
Tra le norme approvate per preservare il decoro urbano, c'è anche quella di revisione dell'articolo 639 del codice penale, che dovrebbe estendere il suo campo di applicazione al fenomeno "writer".
In particolare si prevede che, in caso di reato di "deturpamento e imbrattamento di cose altrui" commesso su beni immobili, su mezzi di trasporto pubblici o privati o su cose di interesse storico o artistico, il giudice ha la possibilità di subordinare l'applicazione della sospensione condizionale della pena al ripristino e alla ripulitura dei luoghi oggetto del comportamento illecito. Lo stesso discorso vale per i recidivi.
Se il ripristino e la ripulitura da parte del reo non sono possibili, invece, il giudice può subordinare la concessione del beneficio al pagamento o al rimborso delle spese che si rendano necessarie per provvedervi, oltre che lo svolgimento di attività non retribuite a favore della collettività, sempre dietro consenso dell'interessato e per un periodo che non può superare la durata della pena sospesa.
Daspo urbano
Il DL colpisce anche i comportamenti tenuti dagli ubriachi e da coloro che compiono atti contrari alla pubblica decenza oltre che le attività abusive di parcheggiatore, commerciante, guardamacchine.
Ci si riferisce, più in particolare, a coloro che, in violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione di spazi, limitano la libera accessibilità e la fruizione di infrastrutture ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, oltre che delle relative pertinenze.
Nei confronti di tali soggetti è stata pensato una sorta di "daspo urbano"; che dovrebbe comportare l'ordine di allontanamento dal luogo in cui è tenuta la condotta illecita oltre che il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 100 e 300 euro. Competente a irrogare tali provvedimenti è il sindaco del Comune ove essi sono posti in essere, mentre i proventi delle sanzioni sono destinati al recupero del degrado urbano.
Alcolici e superalcolici
Farà molto discutere, ove dovesse divenire definitivo, l'espresso riconoscimento in capo al sindaco del potere di adottare delle ordinanze non contingibili e urgenti, di ordinaria amministrazione, volte a limitare gli orari di vendita e somministrazione di alcolici e superalcolici, sebbene per un tempo predefinito e con il fine di assicurare le esigenze di tutela della tranquillità, del riposo, dell'ambiente e del patrimonio culturale di alcune aree cittadine, anche in concomitanza con specifici eventi.
Prevenzione dello spaccio
Il DL sicurezza si interessa anche di spaccio, con la previsione di misure inibitorie temporanee, affidate al questore, al fine di prevenire tale fenomeno nei locali pubblici o aperti al pubblico.
In particolare si introduce la possibilità di disporre il divieto di accesso per massimo cinque anni in locali pubblici o aperti al pubblico o in pubblici esercizi nei quali sono stati commessi gli illeciti (o di stazionamento nelle loro immediate vicinanze) per coloro che, nell'ultimo triennio, sono stati condannati in via definitiva o con sentenza confermata in appello per i reati di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti e psicotrope.
Arresto in flagranza entro 48 ore
In ipotesi di reati commessi con violenza alle persone o alle cose e compiuti in presenza di altre persone, anche durante pubbliche occasioni, si prevede la possibilità dell'arresto in flagranza entro 48 ore dal fatto, sulla base di documentazione video/fotografica, quando esso sia obbligatorio ma non sia possibile procedervi immediatamente per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica.
Occupazione di immobili
Per quanto riguarda la questione dell'occupazione arbitraria di immobili, il DL definisce i confini dei poteri dell'autorità di Polizia Statale di mettere a disposizione la forza pubblica, dopo aver sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, al fine di provvedere allo sgombero in esecuzione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria.
L'impiego della forza pubblica deve comunque considerare sia la situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica nei territori interessati, sia i rischi per l'incolumità e la salute pubblica, sia i livelli assistenziali assicurati dalle Regioni e dagli enti locali agli aventi diritto, sia, infine, i diritti dei proprietari degli immobili.
Le modalità esecutive dei provvedimenti disposti dal giudice dinanzi alle occupazioni abusive vengono stabilite dal prefetto.
Il Comitato metropolitano
Nelle grandi aree urbane fa poi il suo ingresso un nuovo organismo, denominato Comitato metropolitano, incaricato di analizzare le tematiche di sicurezza urbana, valutarle e confrontarsi su di esse.
A presiederlo sono, congiuntamente, il sindaco metropolitano e il prefetto; gli altri membri sono il sindaco del Comune capoluogo (ove non coincidente con il sindaco metropolitano) e i sindaci di tutti i Comuni interessati, che partecipano alle riunioni in maniera del tutto gratuita, senza neanche aver diritto al rimborso spese.
112 europeo
Il DL approvato dalla Camera pone anche le basi per la creazione del numero unico europeo 112 nelle Regioni, consentendo a quelle che hanno raggiunto l'obiettivo del pareggio di bilancio, di bandire l'anno seguente delle procedure concorsuali per assumere personale a tempo indeterminato da destinare alla gestione delle attività connesse alla creazione e al mantenimento del nuovo numero e alle relative centrali operative regionali.
Altre novità
Altre novità di rilievo del DL riguardano l'introduzione di un equo indennizzo e di un rimborso delle spese di degenza per causa di servizio per la Polizia Municipale, la previsione di specifiche modalità esecutive per l'allontanamento dalle aree relative alle infrastrutture di trasporto e dalle loro pertinenze e la previsione di un possibile divieto di accesso ad una o più aree espressamente indicate, per massimo sei mesi, in caso di recidiva nelle condotte illecite.
Leggi anche: "Chi sporca la città pulisce e Daspo a chi non rispetta le regole: ecco il decreto"
Testo DL sicurezza urbana• Foto: 123rf.com