di Redazione - Non serve il notaio per trasferire la proprietà di una casa tra due ex coniugi ricorsi alla negoziazione assistita dagli avvocati.
È questo il principio che si ricava dal decreto del tribunale di Pordenone (qui sotto allegato) che ha immediatamente sollevato un polverone tra le categorie interessate, ricevendo il plauso degli avvocati e le critiche del notariato (leggi: "Negoziazione assistita: casa trasferita con gli avvocati, il notaio non serve" e "Negoziazione assistita senza notaio: Aiga, ora spazio agli avvocati").
La vicenda
Nella vicenda, si ricorda, il tribunale sciogliendo la riserva, ha accolto il ricorso proposto da due avvocati avverso il rifiuto del conservatore dei Registri immobiliari di procedere alla trascrizione di un accordo di negoziazione assistita che prevedeva il trasferimento di un immobile tra due coniugi "sollevando dubbi sull'idoneità del titolo, asseritamente privo di valida autenticazione ai fini della trascrivibilità", giacchè non era intervenuto un notaio per l'autentica delle sottoscrizioni.
La decisione
Per il giudice di Pordenone, premettendo che "non può seriamente dubitarsi della possibilità di addivenire ad una cessione immobiliare nell'ambito di una procedura di negoziazione assistita" la cui ammissibilità non solo discende dal combinato disposto degli artt. 5 e 6 dl 132/2014, ma altresì confermata dalla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 65/E/2015, appare evidente che "esigere l'intervento di un'ulteriore figura professionale (ndr. oltre agli avvocati) in caso di atti soggetti a trascrizione contenuti in negoziazioni familiari, contrasterebbe con la 'finalità di assicurare una maggior funzionalità ed efficienza della giustizia civile' espressamente enunciata nel preambolo del medesimo dl. n. 132/2014, addossando alle parti ulteriori formalità e costi aggiuntivi, con effetti del tutto disincentivanti nei confronti della negoziazione assistita, incompatibili con i dichiarati intenti di semplificazione ed efficienza perseguiti dal legislatore".
Per l'effetto ha, quindi, ordinato al conservatore di "procedere alla trascrizione del trasferimento immobiliare accertato che in materia di famiglia ex art. 6 d.l. n. 132/2014 non è richiesta/necessaria, ai fini della trascrizione degli atti di trasferimento immobiliare eventualmente contenuti in un Accordo di negoziazione Assistita, l'ulteriore autenticazione delle sottoscrizioni da parte di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato di cui all'art. 5, 3° comma del medesimo d.l.".
Trib. Pordenone, decreto 17.3.2017
• Foto: 123rf.com