Il Garante per la protezione dei dati personali ha reso noto di aver precisato, decidendo un ricorso, che non contrasta con la normativa in materia di protezione dei dati personali iscrivere nel Casellario informatico delle imprese delle informazioni
Il Garante per la protezione dei dati personali (Newsletter 20/30 giugno 2005) ha reso noto di aver precisato, decidendo un ricorso, che non contrasta con la normativa in materia di protezione dei dati personali iscrivere nel Casellario informatico delle imprese le informazioni relative ai 'collegamenti sostanziali' tra società e altri partecipanti a gare d'appalto e che è anche lecito porre tempestivamente questi dati a disposizione delle stazioni appaltanti (ministeri, comuni, enti ecc.). L'Autorità ha però precisato che mancando una base idonea per diffonderli in Internet, dovranno essere individuate con precisione le modalità di diffusione e verificati i tempi di conservazione delle informazioni. Il Garante ha infine stabilito che in attesa dell'adozione dei nuovi criteri, l'Autorità di vigilanza per i lavori pubblici ha sospeso la visibilità in Internet dei dati di un'impresa inseriti nel Casellario informatico, al quale si accede mediante il sito web della stessa Autorità.
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