di Valeria Zeppilli - Con circolare numero 60 del 16 marzo 2017 (qui sotto allegata), l'Inps ha diffuso le prime istruzioni per la gestione del cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti per coloro che sono stati iscritti nel corso della loro carriera professionale a più di una forma di assicurazione obbligatoria IVS, alla gestione separata o alle forme sostitutive della stessa, introdotta dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232.
Emanata dopo aver ottenuto il parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (il numero 1706 del 13 marzo 2017), la circolare fornisce, in sostanza, i chiarimenti applicativi per beneficiare del nuovo canale di pensionamento in vigore dal 1° gennaio e denominato "pensione in cumulo".
Chi può chiedere il cumulo
Interessante è la determinazione del campo di applicazione del cumulo.
La circolare, infatti, chiarisce che di esso potranno beneficiare anche coloro che sono già in possesso dei requisiti necessari per godere di pensione in una delle gestioni interessate o per conseguire la pensione anticipata, così come i superstiti di un lavoratore per ottenere una pensione indiretta, anche se godono già del diritto a una pensione autonoma.
Ma non solo: se in Italia è stata maturata la contribuzione minima richiesta per la totalizzazione internazionale, il cumulo si estende anche ai contributi versati all'estero. Ciò, tuttavia, pur sempre nei limiti previsti tanto dai regolamenti europei quanto dalle convenzioni eventualmente stipulate dall'Italia con i paesi esterni all'Unione Europea.
Attesa per le Casse
Gli avvocati, così come molti altri professionisti, dovranno però attendere ancora, visto che le istruzioni applicative per il cumulo dei periodo assicurativi non coincidenti maturati anche presso le Casse professionali non rientrano nelle questioni toccate dalla circolare del 16 marzo.
Infatti, i rallentamenti che si sono avuti sino ad ora nell'emanazione delle istruzioni sono derivati proprio da problematiche sollevate dalle Casse professionali, per i cui bilanci la valorizzazione dei versamenti effettuati durante carriere professionali interrotte e non produttive di pensione rappresenta un onere pesante. Peraltro, tali enti previdenziali si sono posti l'obiettivo di evitare il più possibile disparità di trattamento, cercando di coordinare la gestione della novità previdenziale con conseguente allungamento dei tempi. Così, per ora, sono rimasti fuori.
Inps circolare numero 60/2017