L'appellante afferma che, avendo proposto la domanda nel dicembre 1979 la norma da applicare è quella dettata dall'art. 20 del T.U. 23.12.1978 n. 915 che ha riprodotto con modifiche l'art. 21 della L. 18.03.1968 n.313. Detta norma prevede espressamente che ?l'incollocabilità è riconosciuta previo parere del Collegio Medico Provinciale la cui composizione, esclusivamente per l'esame dei casi di cui al presente articolo, viene integrata con il presidente della Commissione medica per le pensioni di guerra competente per territorio o con un sanitario componente la predetta Commissione designato dal Presidente stesso. Il parere del Collegio medico di cui al precedente comma ha rilevanza solo per quanto riguarda la liquidazione o il diniego dell'assegno di incollocabilità.? Orbene, ad avviso dell'appellante, il legislatore ha espressamente previsto, per la concessione dell'assegno di incollocabilità, esclusivamente il giudizio tecnico del Collegio Medico Provinciale. Nel caso de quo il Collegio Medico presso l'USL n. 23, nella seduta del 13.06.89, ha espresso parere favorevole alla concessione dell'assegno di incollocabilità ma ciò nonostante il Ministero ha interpellato la CMS che si è pronunziata contrariamente. L'Amministrazione ha così erroneamente applicato la successiva normativa introdotta dell'art. 6 della L. 656/86 che ha previsto che il Direttore Generale dopo aver acquistato il parere delle U.S.L. (che hanno sostituito le soppresse Commissioni Mediche Provinciali) deve sentire la C.M.S. per poi concedere o meno il chiesto diritto. Ma tale normativa non è applicabile nel caso de quo in quanto, come già detto, la domanda è del dicembre 1979 e quindi è da applicare esclusivamente il disposto di cui all'art. 20 del T.U. 915/1978 che non prevede il successivo giudizio della CMS.
Laprevidenza.it
Corte dei Conti, I^ Sezione appello, Sentenza 27 maggio 2005 n° 185
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