Innanzi tutto la prescrizione quinquennale del diritto a pensione prevista dall'art. 116 del d.p.r. n. 915/1978 nel testo modificato dal D.p.r. n. 834/1981 e dalla legge n. 656/1986, è istituto di carattere generale applicabile al trattamento pensionistico lato sensu inteso e non può sussistere alcuna distinzione tra pensione ed assegni atteso anche che l'art. 1 del medesimo d.p.r. accomuna in un'unica categoria la pensione l'assegno o l'indennità di guerra con ciò eliminando qualsiasi possibilità di operare dei distinguo che non avrebbero ragion d'essere. Sostiene ancora la parte che, nel caso, non sussiste un provvedimento negativo in quanto un beneficio che doveva corrispondersi d'ufficio è stato invece concesso solo dopo domanda e con decorrenza errata in quanto, anziché dalla data di spettanza, è stato corrisposto dal primo giorno del mese successivo a tale domanda ed il correttivo è derivato dalla sentenza
impugnata che, però, ha fatto salvi i ratei prescritti precedenti di un quinquennio la domanda. Anche nel caso si osserva che la tesi è infondata in quanto la prescrizione quinquennale del diritto a qualsiasi trattamento pensionistico, è come detto, istituto che trova la propria ragion d'essere nelle norme del diritto civile sulla prescrizione medesima per cui i diritti si estinguono con il decorso del tempo per l'esigenza di dare certezza alle situazioni perduranti rendendo la situazione di fatto conforme al diritto. La mancanza di un provvedimento negativo è, quindi, circostanza accidentale e non determinante al fine della decorrenza della prescrizione quinquennale (positivamente stabilita dal citato d.p.r.). D'altro canto, se l'esistenza di un provvedimento negativo fosse condizione sine qua non di azionabilità della pretesa e, quindi, di attività utile a interrompere la prescrizione, non sussisterebbe nemmeno tutela giurisdizionale di tutte le situazioni omissive da parte dell'Amministrazione.
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Corte dei Conti, I^ Sezione appello, Sentenza 4 maggio 2005 n° 153

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