di Gabriella Lax - Viene premiato con una detrazione fiscale totale chi decide di investire in sicurezza. L'Agenzia delle entrate ha chiarito, infatti, che per i cittadini che installano impianti di videosorveglianza o stipulano contratti con agenzie di sicurezza (che potranno indicare le spese sostenute nel modello F24 per la detrazione) il credito d'imposta è pari al 100%. Così si legge nella risoluzione n. 42/E del 30 marzo 2017 (qui sotto allegata insieme al provvedimento direttoriale), con cui le Entrate hanno istituito anche il codice tributo 6874 per la fruizione del credito d'imposta da indicare nel modello F24. Dunque «La quota percentuale del credito d'imposta spettante in relazione alle spese sostenute, nell'anno 2016 - riporta la risoluzione - per l'installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o di sistemi di allarme, nonché per quelle connesse ai contratti stipulati con istituti di vigilanza, dirette alla prevenzione di attività criminali, di cui all'articolo 1, comma 982, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è pari al 100 per cento dell'importo richiesto, risultante dalle istanze validamente presentate fino al 20 marzo 2017».
Si tratta, nello specifico, del credito d'imposta spettante per le spese sostenute da persone fisiche, non nell'esercizio di attività di lavoro autonomo o di impresa, ai fini dell'installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o allarme, nonché per quelle connesse ai contratti stipulati con istituti di vigilanza, dirette alla prevenzione di attività criminali.
Le spese agevolabili, in quanto sostenute da contribuenti «non nell'esercizio di attività di lavoro autonomo o d'impresa», devono riferirsi a immobili residenziali. Per gli edifici promiscui, cioè usati sia per l'uso personale, sia per l'attività lavorativa, il bonus è ridotto invece al 50%.
Il codice tributo
Il codice tributo 6874 istituito ad hoc è denominato «Credito d'imposta per le spese sostenute nell'anno 2016 per l'installazione di sistemi di videosorveglianza - articolo 1, comma 982, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, legge di Stabilità per il 2016».
In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo è esposto nella sezione "Erario", nella colonna "importi a credito compensati", ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati". Il campo "anno di riferimento" è valorizzato con l'anno di sostenimento della spesa, nel formato "AAAA", cioè 2016.
Agenzia Entrate, risoluzione n. 42/2017Provvedimento direttoriale Entrate 30.3.2017
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