di Marina Crisafi - A partire dal 15 maggio prossimo, gli interessi di mora dovuti per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo scendono al 3,50% annuo. La misura è stata determinata dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate di ieri (qui sotto allegato).
Le norme (art. 30 del D.p.r. n. 602/1973) prevedono, spiega il provvedimento direttoriale, che "decorsi sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, sulle somme iscritte a ruolo, escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi".
A determinare il tasso annuale è quindi il direttore dell'Ade (ex art. 13, D.Lgs. n. 159/2015), che, per quest'anno, ha disposto la riduzione in base a quanto determinato dalla Banca d'Italia che ha stimato al 3,50% la media dei tassi bancari attivi con riferimento all'anno 2016.
Ciò comporta, per chi paga in ritardo le somme richieste con le cartelle del fisco, una riduzione di 0,63 punti percentuali, ossia dal tasso del 4,13% fissato lo scorso anno al 3,50% appunto.
In tema di interessi, si ricorda inoltre che dal 1° gennaio scorso è cambiata anche la misura di quelli legali, passati dallo 0,2% del 2016 allo 0,1% (leggi: "Interessi legali: dal 2017 scendono allo 0,1%").
Agenzia Entrate, provvedimento 4.4.2017
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