In caso di lamentato mobbing da parte del lavoratore, trova applicazione l'art. 2.087 c.c., che ripartisce l'onere della prova tra le parti. Il datore di lavoro dovrà, infatti, dimostrare di aver ottemperato agli obblighi di protezione dell'integrità psichica e fisica dei propri dipendenti; questi ultimi, invece, saranno gravati dal solo onere di provare l'effettiva lesione della suddetta integrità e il nesso di causalità tra tale evento e lo svolgimento dell'attività lavorativa. (Avv. Valentina Rossi - staff LaPrevidenza.it)
Tribunale di Tempio Pausania, Sentenza 10 luglio 2003 n° 157
Tribunale di Tempio Pausania, Sentenza 10 luglio 2003 n° 157
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