di Lucia Izzo - È attualmente al vaglio della Commissione Lavoro in Parlamento il disegno di legge n. 4196 (qui sotto allegato) presentato dall'On. Gnecchi che si propone di modificare l'articolo 24 del decreto-legge n. 201/2011, così da estendere la possibilità prevista per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti del settore privato di accedere alla pensione in deroga alla legge Fornero all'età di 64 anni.
La summenzionata norma, infatti, aveva disposto che eccezionalmente i soli dipendenti del settore privato potessero pensionarsi all'età di 64 anni, salvo adeguamenti agli indici ISTAT sulla speranza di vita: gli uomini avrebbero dovuto raggiungere la c.d. quota 96, ossia 60 anni di età e 36 di contributi, oppure 61 anni e 35 di contributi, entro il 31 dicembre del 2012, mentre le lavoratrici, entro la stessa data, 60 anni e 20 di contributi.
Successivamente, intervenne la circolare INPS n. 35 del 2012 che ha posto come requisito per l'applicazione del comma 15-bis che il lavoratore fosse occupato nel settore privato alla data del 28 dicembre 2011 (data di conversione del d.l.), requisito che non era originariamente previsto dalla norma.
Una successiva circolare, la n. 196 del 2016, andò a correggere la precedente, ampliando la platea degli aventi diritto al pensionamento eccezionale anche ai soggetti che, alla data del 28 dicembre 2011, non svolgevano più attività lavorativa dipendente nel settore privato.
La circolare, tuttavia, pose per questi nuovi beneficiari un'altra condizione restrittiva, disponendo che, ai fini
della maturazione dei requisiti contributivi alla data del 31 dicembre 2012, non sarebbero stati considerati i periodi di contribuzione volontaria, di contribuzione figurativa maturata per eventi al di fuori del rapporto di lavoro dipendente del settore privato, da riscatto non correlato ad attività lavorativa.
In sostanza, evidenzia il disegno di legge, per i soggetti che non erano in attività lavorativa dipendente nel settore privato alla data del 28 dicembre 2011, ai fini della maturazione del diritto al pensionamento eccezionale, l'Istituto decise di prendere in considerazione solo la contribuzione derivante da lavoro dipendente del settore privato, escludendo, sia per il conseguimento della pensione anticipata con le quote previste per gli uomini sia per il conseguimento della pensione di vecchiaia per le donne, i periodi di versamenti volontari, i periodi figurativi accreditati per servizio militare, maternità fuori del rapporto di lavoro, disoccupazione indennizzata e mobilità, nonché i periodi riscattati non correlati ad attività lavorativa come, per esempio, i riscatti per periodi di conseguimento di titoli di studio o per maternità facoltativa fuori del rapporto di lavoro.
Il ddl in esame si propone di eliminare la disparità di trattamento esistente tra coloro che erano in attività lavorativa e quelli che, invece, non si trovavano in tale condizione alla data del 28 dicembre 2011, introducendo anche tali periodi contributivi nel computo per il conseguimento della pensione in regime eccezionale.
L'esclusione dei predetti periodi di contribuzione, ad avviso dei firmatari, appare priva di ogni fondamento, limitando in modo del tutto ingiustificato il numero dei soggetti aventi diritto, apparendo destinata a produrre effetti paradossali e la proliferazione del contenzioso.
Ancora, il disegno di legge propone la possibilità di accedere alla pensione a 64 anni anche per le lavoratrici c.d. quindicenni, ossia coloro che, nate nel 1952, al 31 dicembre 2012 posseggono almeno 15 anni di contributi anzichè i 20 previsti. Ciò in quanto l'INPS, tramite interpretazione letterale della norma, non ha riconosciuto il diritto al pensionamento eccezionale a tali lavoratrici che, invece, per effetto delle deroghe contenute nel decreto legislativo n. 503 del 1992 e della Circolare Inps 16/2013, avrebbero contribuzione sufficiente per conseguire la pensione di vecchiaia.
Disegno di legge n. 4196, Gnecchi