di Valeria Zeppilli - Dal prossimo 1° luglio 2017 lo split payment coinvolgerà anche i professionisti, con l'estensione del meccanismo in forza del quale le pubbliche amministrazioni e le società quotate, nel pagare le fatture, girano l'IVA direttamente allo Stato senza farla passare nelle tasche di chi incassa il compenso.
La novità giunge dalla manovrina approvata nei giorni scorsi dal Governo (sulla quale leggi: "Manovrina: dal via libera alla rottamazione delle liti col fisco alla tassa Airbnb le novità del Def") e riguarderà solo la fase di pagamento e incasso, ma non quella di emissione delle fatture. Queste ultime, infatti, continueranno a essere emesse dai professionisti soggetti a ritenuta d'acconto con l'indicazione dell'IVA e con l'annotazione "scissione dei pagamenti"; inoltre il "momento di effettuazione dell'operazione" con riferimento al quale stabilire quando va emessa la fattura o quale è l'aliquota Iva applicabile in caso di variazioni va individuato secondo le regole ordinarie previste dal d.p.r. n. 633/1972.
Conseguenza dell'estensione dello split payment ai professionisti è quella dell'assoggettamento dell'esigibilità dell'imposta alle regole ordinarie e non più alla regola del differimento, oggi operante per le fatture emesse allo Stato e agli organi della P.A. indicati nel d.p.r. n. 633/1972 all'articolo 6, comma 5, 2° periodo. Ciò comporta che il pagamento dell'IVA all'erario da parte della pubblica amministrazione avverrà entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diviene esigibile, ovverosia, per le prestazioni di servizi e le cessazioni dei beni, quello in cui è avvenuto il pagamento dei corrispettivi.
Resta comunque salva la poco vantaggiosa possibilità per le PP.AA. di scegliere l'anticipazione dell'esigibilità dell'IVA al momento in cui la fattura è ricevuta.
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