Attenzione per le più recenti notizie sull'approvazione della Legge che modifica il testo dell'art. 52 del codice penale vai alla pagina Legittima difesa: legge approvata il 24/01/2006
L'Aula del Senato ha approvato il Disegno di Legge n. 1899, che modifica l'articolo 52 del codice penale su legittima difesa e diritto all'autotutela in privato domicilio. Il provvedimento, in particolare, prevede l'inserimento dei seguenti commi nell'articolo 52 del Codice Penale: "Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere: a) la propria o altrui incolumità; b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione. La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale.". Il provvedimento passa ora all'esame della Camera dei deputati. (Disegno di Legge 1899: Modifica all'articolo 52 del codice penale in materia di diritto all'autotutela in un privato domicilio).
L'Aula del Senato ha approvato il Disegno di Legge n. 1899, che modifica l'articolo 52 del codice penale su legittima difesa e diritto all'autotutela in privato domicilio. Il provvedimento, in particolare, prevede l'inserimento dei seguenti commi nell'articolo 52 del Codice Penale: "Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere: a) la propria o altrui incolumità; b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione. La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale.". Il provvedimento passa ora all'esame della Camera dei deputati. (Disegno di Legge 1899: Modifica all'articolo 52 del codice penale in materia di diritto all'autotutela in un privato domicilio).
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