Onere della prova a carico del contribuente
Sia chiaro un punto: in materia di accertamenti sui conti correnti bancari, l'onere probatorio dell'Amministrazione è soddisfatto, secondo il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai predetti conti, determinandosi un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale è tenuto a dimostrare, con una prova non generica ma analitica per ogni versamento bancario, che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili.
Il dictum della Corte di Cassazione
In sostanza il contribuente deve dimostrare che quel contestato versamento, in verità, è frutto di un'operazione di giroconto. Occorrerà poi verificare se gli importi usciti da un conto siano superiori a quelli versati sul un altro conto e, in caso positivo, appurare se la differenza sia o meno compatibile, anche in relazione al dato temporale, con le ordinarie esigenze di vita, nella misura in cui non siano state addotte spese straordinarie.Quanto sopra, sostanzialmente è il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione con la recentissima pronuncia n° 7259/2017, sostenendo che in sede giudiziaria la Commissione giudicante deve verificare con attenzione le tavole processuali e, segnatamente, "se i versamenti giustificati dal contribuente come sostanziali giroconti (rispetto alla provvista tratta dal conto presso la BNL o dalla banca MPS - previa deduzione degli importi spesi per le ordinarie esigenze di vita del nucleo familiare) non appaiono con certezza significativi di un reddito non dichiarato, fermo restando che l'onere della prova liberatoria, per il contribuente, si commisura alla natura ed alla consistenza degli elementi indiziari contrari impiegati dall'amministrazione".In caso contrario la pronuncia difetta di valida motivazione.
Avv. Alessandro Sgrò
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