Avv. Alessandro Sgrò - Per chi ha deciso di aderire alla c.d. rottamazione delle cartelle di pagamento ma ora non è più in grado di versare le rispettive rate, forse non tutto è perduto!
Un dato è certo: in caso di omesso versamento anche solo di una rata, la normativa prevede espressamente la decadenza dalla definizione agevolata e di conseguenza l'Equitalia potrà procedere in via cautelare o esecutiva per la riscossione delle somme inevase. Non vi è, inoltre, più possibilità per il contribuente di accedere ad altre forme di rateazione del debito.
Rimane comunque aperta un'ulteriore e importantissima via.
In sostanza, il contribuente potrà ancora verificare (chiedendo a Equitalia le relate di notificazione) se le cartelle di pagamento indicate negli estratti di ruolo (in precedenza ritirati presso i preposti Uffici dell'Agente della Riscossione) sono state correttamente notificate; in caso contrario sarà ancora in tempo a eccepire in sede giudiziale l'illegittimità delle iscrizioni a ruolo (per esperienza posso affermare che accade molto spesso che vi siano errori nella procedura di notifica!). Quanto sopra vale anche per gli avvisi di accertamento notificati dall'Agenzia delle Entrate (in questo caso le relate di notifica devono essere chieste presso i preposti uffici territoriali dell'Agenzia e non a Equitalia) e gli avvisi di addebito INPS (relate presso gli uffici INPS).
La strada è senz'altro percorribile ma non all'infinito. Difatti, se si tratta di somme dovute all'erario (IVA - IRPEF- IRPEG ecc.) oppure alla Regione (bollo auto) o al Comune (IMU - Tariffa rifiuti ecc.) il contribuente che presume di non riuscire a versare le rate alle rispettive scadenze avrà teoricamente (bisogna verificare caso per caso) 60 giorni di tempo, a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di rottamazione (data da cui si presume sia venuto a conoscenza delle cartelle di pagamento o degli avvisi di accertamento esecutivi mai notificati), per opporsi all'iscrizione a ruolo da parte di Equitalia.
Quanto sopra, del resto, è conforme ai principi espressi dalla nota sentenza n°19704/2015 con cui la Corte di Cassazione, Sezioni Unite, ha riconosciuto al contribuente la possibilità di ricorrere in sede giudiziale avverso l'iscrizione a ruolo (non avverso l'estratto di ruolo!) tutte le volte in cui lamenti la mancata notifica della cartella di pagamento (ciò vale anche per l'omessa notifica degli accertamenti esecutivi). Il termine decorre da quando il contribuente è venuto a conoscenza della pretesa impositiva.
Quando si perfeziona la procedura di rottamazione delle cartelle?
A tal fine, dirimente è la circolare n°2/E, datata 8/3/2017, con cui l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il perfezionamento della definizione agevolata, anche ai fini della cessazione della materia del contendere, avviene non certo con la presentazione della domanda di rottamazione delle cartelle di pagamento bensì con il versamento tempestivo e integrale dell'importo dovuto.
Ciò ha degli importanti riflessi processuali: se il perfezionamento dell'intera procedura avverrà solo ed esclusivamente con il versamento dell'intero importo dovuto, ne consegue che in caso di omesso versamento delle somme nessun giudice potrà mai dichiarare l'estinzione del giudizio per il solo fatto che il contribuente si sia impegnato a rinunciare ai giudizi pendenti con l'invio della domanda di adesione alla definizione agevolata (modello DA1).
Difatti, l'estinzione del giudizio potrà essere dichiarata solo ed esclusivamente qualora il contribuente abbia versato l'intero importo della pretesa oggetto di controversia.
Sia consentita un'ultima precisazione: per quanto concerne i contributi INPS o sanzioni amministrative (violazioni al codice della strada), il predetto limite temporale dei 60 giorni non ha ragione di esistere poiché sarà sempre possibile per il contribuente opporsi all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. che, com'è noto, non è soggetta a particolari limiti temporali. In questo caso il contribuente potrà eccepire anche un'eventuale intervenuta prescrizione delle somme iscritte a ruolo.
In definitiva, l'impossibilità sopravvenuta di versare la prima rata della definizione agevolata non preclude in assoluto la possibilità di ricorrere in sede giudiziaria.
Avv. Alessandro Sgrò
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