di Marina Crisafi - Preventivo scritto sempre obbligatorio. Ma anche indicazione dei titoli e delle specializzazioni possedute; possibilità di appartenere a diverse associazioni e di costituirsi in società di capitali per esercitare la professione forense. Sono queste le principali novità introdotte dal disegno di legge concorrenza che dopo un iter biennale in Parlamento, ha ricevuto ieri il sì del Senato, sul testo blindato dalla fiducia e che ora approda alla Camera per l'ok definitivo.
Avvocati e professionisti, preventivo sempre scritto
Il disegno di legge sancisce una vera e propria operazione trasparenza per i professionisti. Apportando modifiche alla legge professionale forense (art. 13, comma 5, l. n. 247/2012) viene introdotto l'obbligo per gli avvocati (e anche a tutte le professioni ordinistiche), di comunicare in anticipo il compenso ai propri clienti.
Anche in assenza di esplicita "richiesta" degli stessi, dunque, i legali dovranno sempre rendere noto in forma scritta l'importo di quanto dovuto per l'attività da svolgere, "distinguendo tra oneri, spese, anche forfettarie, e compenso professionale"; oltre ovviamente al livello della complessità dell'incarico e tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico.
Inoltre, in base alla modifica dell'art. 9, comma 4, del d.l. n. 1/2012, il preventivo, e cioè vale per gli avvocati e per tutte le professioni ordinistiche, dovrà essere reso noto "obbligatoriamente, in forma scritta o digitale".
Infine, al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell'utente, tutti "i professionisti iscritti ad ordini e collegi sono tenuti ad indicare e comunicare i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni".
Avvocati in più associazioni e in società di capitale
Gli avvocati non avranno più l'obbligo di appartenere ad una sola associazione professionale. È stato eliminato infatti nel testo licenziato da palazzo Madama il divieto del vincolo di appartenenza previsto dalla l. n. 247/2012.
Il testo sancisce anche il via libera all'ingresso dei soci di capitale nelle società tra avvocati, con la condizione che almeno 2/3 del capitale sociale e dei diritti di voto competano ad avvocati iscritti all'albo. Il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società.
L'incarico potrà essere svolto da soci professionisti aventi i requisiti necessari per svolgere la prestazione richiesta dal cliente e i soci potranno ricoprire la carica di amministratori, mentre i membri dell'organo di gestione dovranno essere per la maggior parte soci avvocati.
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