di Valeria Zeppilli - A conferma delle voci che circolavano insistentemente negli ultimi giorni, il Senato ha dato il via libera al Ddl concorrenza con la fiducia e ha inviato il testo alla Camera per la terza lettura (leggi: "Ddl concorrenza: sconti Rc auto, bollette e avvocati, tutte le novità approvate").
Tra le tante novità approvate, balza agli occhi anche la contestatissima riforma della quantificazione dei danni derivanti da sinistri stradali, che, nonostante le proteste, ha perso l'occasione per essere "addolcita".
Danno morale ricompreso nel danno biologico
Il Ddl prevede infatti delle modifiche al codice delle assicurazioni private che, nei fatti, sanciscono l'assorbimento del danno morale all'interno del danno biologico.
Nella nuova formulazione degli articoli 138 e 139, infatti, si inserisce la previsione in forza della quale la determinazione del risarcimento del danno non patrimoniale per lesioni di non lieve o di lieve entità fatta considerando il danno biologico e l'eventuale personalizzazione (sulla quale si rinvia al prossimo paragrafo) deve ritenersi esaustiva dei pregiudizi subiti in conseguenza delle lesioni.
In sostanza, viene tramutato in legge un orientamento già in parte tracciato dalla giurisprudenza, con conseguenti strette all'ammontare dei risarcimenti per i danni subiti in conseguenza di incidenti su strada.
Limiti alla personalizzazione
Ma non solo. Anche la possibilità di procedere alla personalizzazione del risarcimento è sottoposta a nuovi limiti, dato che al giudice viene concesso di aumentare l'ammontare del ristoro dovuto al danneggiato secondo le tabelle solo se dal sinistro sono derivate delle conseguenze rilevanti sulla vita dinamico-relazionale dell'interessato e per massimo il 20% in caso di lesioni lievi e il 30% in caso di lesioni non lievi.