L'Aids conclamata non fa aprire le porte del carcere in favore del detenuto malato. Per ottenere il differimento della pena o la sostituzione della misura carceraria con quella domiciliare, dice la Corte di Cassazione, è necessario che "la persona si trovi in una fase della malattia così avanzata da non rispondere più, secondo le certificazioni del servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie curative". La Suprema Corte ha così respinto il ricorso presentato da Giuseppe M., affetto da Aids conclamata detenuto nella casa circondariale di Messina, in espiazione della pena dell'ergastolo e di quella di otto mesi di reclusione inflittagli nel novembre del 2001 dal Tribunale di Messina. La richiesta di differimento della pena e di detenzione domiciliare avanzata dal detenuto affetto da Aids era già stata bocciata dal Tribunale di sorveglianza di Messina, nel maggio 2004. Contro questa decisione, l'ergastolano si è rivolto alla Cassazione ma la Prima sezione penale ha respinto il ricorso. Scrivono gli 'ermellini' nella sentenza 26344 che "ai fini del rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena non basta che il condannato sia affetto da Aids conclamata o da grave deficienza immunitaria, ma occorre che sussista anche l'ulteriore condizione che la malattia sia giunta ad una fase così avanzata da escludere la rispondenza del soggetto ai trattamenti disponibili o alle terapie curative".
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