Veicoli ultraventennali tra pronunce di illegittimità costituzionale ed iniziative regionali

Avv. Laura Bazzan - Ad oltre due anni dall'entrata in vigore della Legge di Stabilità 2015, che all'art. 1 c. 666 ha previsto l'abrogazione dell'art. 63 c. 1 e 2  L. n. 342/2000, non cessa di far discutere la soppressione dell'esenzione dal pagamento del cd. bollo auto per i veicoli "storici" ultraventennali

L'intervento della Consulta

Come noto, alcune leggi regionali che avevano introdotto una specifica esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico costruiti da oltre vent'anni, assoggettandoli ad una tassa di possesso forfetaria, sono state dichiarate incostituzionali per contrasto con gli artt. 117 e 119 Cost. (Corte Cost., sentenza n. 199/2016 in riferimento alla L.R. Umbria 30 marzo 2015, n. 8 e L.R. Basilicata 31 marzo 2015, n. 14, sentenza n. 242/2016 in riferimento alla L.R. Veneto 27 aprile 2015, n. 6). La Consulta, in particolare, ha evidenziato come tale disciplina violi la competenza esclusiva statale in materia di tributi erariali, con l'unica possibilità per le Regioni di prevedere eventuali riduzioni sugli importi stabiliti dallo Stato.

Che la questione fosse controversa, lo si deduce anche dal fatto che il Ministero dell'Economia e Finanze, intervenendo nel dibattito riguardante la tassa automobilistica con propria risoluzione n. 4/DF del 01.04.2015, aveva precisato che le leggi regionali che ancora prevedevano l'esenzione per le auto storiche fossero da ritenersi abrogate in quanto incompatibili con la sopravvenuta disciplina statale, "né è possibile sostenere che le regioni possano intervenire nella disciplina delle tasse automobilistiche reintroducendo un'esenzione che non è più prevista dalla legislazione statale. Infatti, una norma regionale di tale tenore finirebbe per incidere sia sulla soggettività passiva, sia sull'individuazione delle fattispecie imponibili delle tasse in questione, vale a dire sugli elementi caratterizzanti del tributo, la cui individuazione è, invece, riservata alla legge statale".

La retroattività della norma

A ben vedere, l'obbligo di pagamento della tassa automobilistica per i veicoli ultraventennali non costituisce vera e propria norma tributaria retroattiva, dovendo trovare applicazione la precedente norma statale abrogatrice dell'esenzione in luogo della successiva legge regionale dichiarata incostituzionale. Le Regioni non ci stanno comunque e promettono di dare battaglia, Umbria in primis dove, per il tramite di un Consigliere regionale leghista, la polemica è stata raccolta dalla Lega Nord che si dichiara portavoce dei 560mila tesserati A.S.I. e dei 520 club italiani.

A cantar vittoria, al momento è solo la Provincia autonoma di Trento. La questione di legittimità costituzionale sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri sull'art. 4 della legge della Provincia autonoma di Trento 3 giugno 2015, n. 9, recante "Disposizioni per l'assestamento del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale di assestamento 2015)", infatti, è stata dichiarata infondata. Nel chiarire che nell'attuale sistema statutario la tassa automobilistica provinciale è un tributo proprio in senso stretto della Provincia autonoma, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 118 del 22.05.2017 si è affrettata a confermare come "naturalmente la stessa conclusione non vale per le Regioni, che non possono servirsi di un'attribuzione analoga a quella dell'art. 73, primo comma, dello statuto della Provincia autonoma e non sono perciò competenti a introdurre l'esenzione di cui si discute (sentenze n. 242 e n. 199 del 2016)". 

Per approfondimenti, leggi: Bollo auto storiche e d'epoca: quando opera l'esenzione


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