di Marina Crisafi - E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che stabilisce i nuovi importi dovuti per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno a carico degli stranieri di età superiore ai 18 anni.
Il provvedimento si adegua alla sentenza del Consiglio di Stato n. 4487/2016 che ha annullato il dm del 2011 nella parte in cui prevedeva l'obbligo di pagare una tassa compresa tra 80 e 200 euro per il rilascio o il rinnovo del documento.
La ratio del provvedimento
Il nuovo dm (qui sotto allegato) si muove, dunque, in conformità alla sentenza del Cds che confermando quella del Tar Lazio, n. 6095/2016, ha stabilito tra l'altro che "deve essere disapplicata, per effetto della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 settembre 2015, in C-309/14, la disposizione del comma 2-ter dell'art. 5 del decreto legislativo n. 286 del 1998, nella misura in cui fissa gli importi dei contributi richiesti per tutti i permessi di soggiorno da un minimo di € 80,00 ad un massimo di € 200,00, in quanto costituenti nel loro complesso un ostacolo, per il loro importo eccessivamente elevato, ai diritti conferiti ai cittadini stranieri richiedenti i permessi UE di lungo soggiorno, con conseguente illegittimità del decreto ministeriale impugnato, nelle parti già annullate dal Tar".
I nuovi importi per il permesso di soggiorno
Alla luce della suddetta decisione, e previa disapplicazione della norma (ex art. 5 comma 2-ter d.lgs. n. 286/1998), il ministero ha rideterminato pertanto l'importo dei contributi di cui al precedente decreto interministeriale, nel modo seguente:
- 40 euro per i permessi di soggiorno di durata superiore a 3 mesi e inferiore o pari a un anno;
- 50 euro per i permessi di soggiorno di durata superiore a un anno e inferiore o pari a due anni;
- 100 euro per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e per i dirigenti e i lavoratori specializzati richiedenti il permesso di soggiorno
ai sensi degli articoli 27, comma 1, lettera a), 27-quinquies, comma 1, lettere a) e b) e 27-sexies, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni e integrazioni.Per approfondimenti vai alla guida: Il permesso di soggiorno
Decreto Mef 5 maggio 2017
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