di Valeria Zeppilli - Entro il prossimo 15 giugno 2017, Equitalia comunicherà a coloro che hanno aderito alla cosiddetta rottamazione delle cartelle entro il 21 aprile l'ammontare delle somme complessivamente dovute: a stabilirlo è il decreto legge numero 193/2016.
Comunicazione di Equitalia
La comunicazione, che dal 16 giugno sarà disponibile anche nell'area riservata del sito del gruppo, informerà il contribuente circa le sorti della sua adesione, l'importo da pagare, gli eventuali debiti che non possono rientrare nella rottamazione e la data entro la quale pagare. Inoltre, conterrà il bollettino di pagamento.
Più nel dettaglio, le comunicazioni possibili sono cinque: AT - accoglimento totale della richiesta, AP - accoglimento parziale della richiesta, AD - non c'è nulla da pagare, AX - non si deve pagare nulla per i debiti rottamabili ma c'è un debito residuo per i debiti non rottamabili, RI - rigetto della richiesta.
Pagamento parziale
Per il contribuente che riceve la comunicazione è ancora possibile pagare soltanto alcuni debiti compresi nella stessa recandosi presso gli sportelli Equitalia o utilizzando il servizio che sarà reso disponibile sul sito del gruppo dopo il 15 giugno.
In particolare, tale servizio permetterà di selezionare solo alcuni dei debiti per i quali si è chiesta e ottenuta la rottamazione, richiedendo e stampando esclusivamente i bollettini RAV relativi alle cartelle o agli avvisi che si intende pagare. Come riporta Ipsoa, il servizio dovrebbe chiamarsi ContiTu.
Resta ferma la procedura obbligatoria della riscossione ordinaria per tutti quei debiti che resteranno non pagati.
Modalità della rottamazione
In ogni caso, anche per chi opta per una selezione dei debiti da pagare, continuano a valere le indicazioni inserite nella domanda di rottamazione. Il che vuol dire, ad esempio, che rimangono invariati gli estremi relativi ai dati personali indicati, il numero delle rate prescelte e così via.
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