di Valeria Zeppilli - La riforma del processo penale approvata questa settimana è destinata ad incidere in maniera sostanziale non solo sul codice di rito ma anche sul codice penale. Analizziamo, quindi, le novità che toccano tale secondo testo.
La prescrizione
Innanzitutto, viene modificata la disciplina della prescrizione, con interventi sugli articoli 158, 159, 160 e 161 che comportano l'estensione delle cause di sospensione (in particolare prevedendo uno stop di 18 mesi dopo la sentenza di condanna in primo grado e uno stop di ulteriori 18 mesi dopo la sentenza di condanna in secondo grado), l'aumento del termine di prescrizione massimo dei reati di corruzione (che sarà ora pari alla pena edittale massima aumentata della metà) e il differimento del suo decorso per i reati gravi compiuti in danno dei minorenni (con termine iniziale fissato al compimento della maggiore età della vittima).
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Condotte riparatorie
Intervenendo sull'articolo 162-ter, poi, la riforma introduce una nuova causa di estinzione della pena, che si configura quando l'autore di un reato procedibile a querela ne ripara le conseguenze con restituzioni e risarcimenti. A differenza di quanto avviene per la prescrizione, le cui modifiche interesseranno solo i fatti commessi dopo l'entrata in vigore della legge, la nuova causa di riparazione si applicherà anche ai procedimenti in corso.
Aumento delle pene
Le modifiche al codice penale toccano anche le pene previste per alcuni reati, il cui quadro sanzionatorio viene decisamente inasprito. Le fattispecie coinvolte sono il voto di scambio politico-mafioso, il furto in abitazione, il furto con strappo, il furto aggravato, la rapina e l'estorsione.
Oltre all'aumento di pena, in alcuni casi si prevede anche l'esclusione degli effetti del bilanciamento delle circostanze. Ci si riferisce, in particolare, alle ipotesi di furto in abitazione e furto con strappo.
Procedibilità a querela
Al Governo viene infine data la delega a modificare il regime della procedibilità.
In particolare, per i reati contro la persona puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni si dovrà prevedere la procedibilità a querela. Faranno però eccezione la violenza privata e i reati contro il patrimonio.
Se, tuttavia, la vittima persona offesa dal reato è incapace, per età o per infermità, resterà la procedibilità d'ufficio, così come nei casi in cui ricorrono le circostanze aggravanti ad effetto speciale o disciplinate dall'articolo 339 del codice penale.
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