Dalle indagini, alla partecipazione al processo, alle impugnazioni. Le nuove norme incidono profondamente sul codice di procedura civile

di Valeria Zeppilli - Con la riforma del processo penale approvata nei giorni scorsi (leggi: "Riforma processo penale: è legge. Cosa cambia") il codice di rito subirà ben presto delle modifiche che rivoluzioneranno significativamente la materia. 

Ripercorriamo, quindi, in breve le varie novità che, con la riforma, subirà il codice di procedura penale.

Indagini preliminari

Le modifiche interessano il procedimento già a partire dalle indagini preliminari.

Innanzitutto viene circoscritta la possibilità di rimandare il colloquio dell'indagato con il difensore per non più di cinque giorni ai casi in cui le stesse riguardino reati di grave allarme sociale.

Alla persona offesa, poi, viene lasciato più spazio per richiedere informazioni sullo stato del procedimento per il quale ha sporto denuncia o presentato querela. Peraltro, se manca l'avviso di archiviazione alla persona offesa, la stessa viene dichiarata nulla.

Se la richiesta di archiviazione è regolare, invece, il giudice che decida comunque di non accoglierla deve fissare l'udienza in camera di consiglio entro tre mesi.

La riforma prevede, inoltre, che il PM, una volta che sia scaduto il termine massimo di durata delle indagini preliminari, può decidere, entro tre mesi, se archiviare il caso o rinviare a giudizio l'indagato: se tale termine non è rispettato, scatta l'avocazione da parte della procura generale.

Partecipazione a distanza al processo

La possibilità di partecipare a distanza a un processo, fino ad ora circoscritta a quelli di mafia, terrorismo e criminalità organizzata, oltre a divenire la regola per questi, viene estesa anche ai casi in cui la richiedano ragioni di sicurezza o di complessità del dibattimento.

Restano sempre esclusi da tale eccezionale modalità di partecipazione al processo i detenuti sottoposti al 41-bis.

Incapacità processuale

La riforma incide anche sulla disciplina delle capacità di partecipare al processo, introducendo una distinzione tra il caso in cui l'incapacità sia reversibile e quello in cui sia invece definitiva.

Se il giudice accerta che lo stato mentale dell'imputato è tale da escludere una sua partecipazione consapevole al procedimento, egli potrà pronunciare sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere, salvo che ricorrano i presupposti per l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca.

Non luogo a procedere

In caso di sentenza di non luogo a procedere, con la modifica dell'articolo 428 c.p.p., si distingue il caso in cui la stessa venga appellata dal pubblico ministero o dall'imputato.

Nel primo caso, la corte d'appello, se non conferma la sentenza, o dispone con decreto il giudizio e forma il fascicolo dibattimentale o pronuncia sentenza di non luogo a procedere con formula meno favorevole all'imputato. Se invece l'impugnazione proviene da quest'ultimo, la Corte, se non conferma la sentenza, pronuncia sentenza di non luogo a procedere con formula più favorevole all'imputato.

Giudizio abbreviato

In caso di giudizio abbreviato chiesto dopo le indagini difensive, al pubblico ministero viene dato più tempo per svolgere le indagini suppletive. Si prevede poi che la richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare determina la sanatoria delle nullità, purché le stesse non siano assolute, e la non rilevabilità delle inutilizzabilità, ad eccezione di quelle che derivano dalla violazione di un divieto probatorio. Essa, inoltre, preclude tutte le questioni sulla competenza per territorio del giudice.

Patteggiamento

Le novità riguardano anche il patteggiamento: contro la relativa sentenza, il ricorso per cassazione sarà possibile solo per vizi di volontà dell'imputato, erronea qualificazione del fatto, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, illegalità della pena.

La sentenza

La riforma cambia anche la sentenza, con una modifica dei suoi requisiti indispensabili che rafforza la parte motiva.

In particolare, si prevede l'introduzione, tra gli elementi del provvedimento, di una concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, con l'indicazione dei risultati acquisiti e dei criteri di valutazione della prova adottati e con l'enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie.

Impugnazioni

Le impugnazioni, eccezion fatta per quelle dinanzi alla Corte di cassazione, potranno essere presentate anche dalla parte personalmente e dovranno contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione delle prove ritenute inesistenti, delle prove omesse o valutate erroneamente e delle richieste istruttorie.

Viene estesa la casistica dei processi ai quali va data priorità di trattazione, ricomprendendovi anche quelli per induzione, corruzione e concussione.

Il concordato sui motivi d'appello

Il codice di rito penale si integra, poi, con la previsione della possibilità per le parti di concludere un accordo sull'accoglimento dei motivi d'appello, anche parziale. Su di esso il giudice di secondo grado decide in camera di consiglio.

In ogni caso, non possono essere oggetto di tale nuovo istituto i procedimenti che riguardano una serie di reati di particolare gravità, enunciati dal nuovo articolo 599-bis, o quelli contro coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

Inammissibilità del ricorso in Cassazione

Se un ricorso in Cassazione (che deve essere sempre sottoscritto da un difensore abilitato) viene dichiarato inammissibile, con la nuova legge le sanzioni pecuniarie che possono colpire le parti private vengono inasprite: si tratta del pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma che va da euro 258 a euro 2.065, ma che può essere aumentata fino al triplo, tenuto conto della causa di inammissibilità del ricorso.

Sezioni Unite e annullamento

Sempre in materia di procedimento dinanzi alla Corte di cassazione, viene data facoltà alle sezioni semplici di rimettere una causa alle sezioni unite anche se vi è già un principio di diritto applicabile, ma lo stesso non è condiviso dai giudici della sezione competente.

Vengono poi aumentate le ipotesi in cui è possibile per i giudici di legittimità annullare senza rinvio la sentenza del giudice di merito.

Deleghe

Le modifiche al codice di rito, peraltro, non si arrestano a quelle appena individuate ma sono destinate ad aumentare nei prossimi mesi.

Tra le deleghe al Governo, infatti, vi sono quelle di riformare le intercettazioni a tutela della privacy, di semplificare le procedure dinanzi al magistrato di sorveglianza, di limitare la legittimazione del PM all'appello e di circoscrivere le impugnazioni.

Le deleghe dovranno anche ripensare il regime del doppio binario per l'applicazione delle misure di sicurezza personali e il modello dell'infermità e adeguare il casellario giudiziale.

Leggi anche: "Riforma: ecco come cambia il codice penale"


Valeria Zeppilli

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