Approvato oggi dalla Camera il ddl di tutela dei beni culturali. Ora la parola passa al Senato

di Marina Crisafi - Via libera dalla Camera, a 6 mesi dalla sua approvazione in consiglio dei ministri, al disegno di legge del Governo sui delitti contro il patrimonio culturale. "Un iter veloce, che testimonia la sensibilità del Parlamento - ha commentato il ministro dei beni culturali e del turismo, Dario Franceschini, a margine dell'approvazione da parte di Montecitorio, verso una - riforma che introduce strumenti efficaci e moderni per contrastare i reati contro il patrimonio culturale". Si tratta di "un provvedimento molto importante, non solo per l'Italia, ma per l'intera comunità internazionale" ha proseguito il ministro, affermando che "con queste nuove norme l'Italia si pone all'avanguardia nel mondo".

Ora il disegno di legge (sotto allegato) passa all'esame del Senato.

Ecco i punti chiave:

Il nuovo titolo del codice penale: Dei delitti contro il patrimonio culturale

Il ddl, prima presentato come delega al Governo, è stato trasformato dalle commissioni parlamentari in disposizioni di diretta modifica del codice penale, lasciando inalterati i principi della riforma. Nello specifico, il testo introduce il nuovo titolo VIII-bis nel codice penale, rubricato "Dei delitti contro il patrimonio culturale" e composto da 6 articoli che, evidenza il Mibact in una nota, "danno coerenza al sistema delle sanzioni superando la divisione tra codice penale e codice dei beni culturali, introducono nuovi delitti a tutela del patrimonio culturale, innalzano le pene esistenti e introducono aggravanti se i reati comuni sono commessi contro dei beni culturali".

I nuovi reati contro i beni culturali

Il testo fa assurgere a fattispecie di reato autonomo i seguenti delitti:

- furto di beni culturali,

- appropriazione indebita di beni culturali,

- ricettazione di beni culturali,

- riciclaggio di beni culturali,

- illecita detenzione di beni culturali,

- violazioni in materia di alienazione di beni culturali, uscita o esportazione illecita di beni culturali,

- possesso ingiustificato di metal detector,

- danneggiamento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici,

- devastazione e saccheggio di beni culturali,

- contraffazione di opere d'arte,

- attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali.

Aumento delle pene

Nel pacchetto di norme che rafforza le tutele dei beni culturali è previsto un giro di vite anche sul fronte sanzionatorio. Se l'oggetto è un bene culturale, in sostanza, le fattispecie sopra indicate diventano autonome figure di reato con un inasprimento delle pene: da 2 a 8 anni per il furto, da uno a 4 anni per l'appropriazione indebita, da 3 a 12 per la ricettazione, da 5 a 14 anni per il riciclaggio e da 10 a 18 anni per la devastazione e il saccheggio.

Analogamente le pene saranno inasprite relativamente ai reati "assorbiti" dal codice penale (ora previsti da quello dei beni culturali) e cioè: la vendita di un'opera d'arte senza autorizzazione o in pendenza di prelazione che prevede la reclusione fino a 2 anni, l'esportazione illecita con carcere da uno a quattro anni, il danneggiamento o imbrattamento, con carcere da uno a cinque anni.

Sono fattispecie "nuove" di zecca, invece, il delitto di illecita detenzione, punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni, e la contravvenzione (con arresto fino a 2 anni) per il possesso ingiustificato di metal detector o di sonde in aree archeologiche.

Pene salate anche per il traffico organizzato di opere d'arte, da 2 a 8 anni, con indagini di competenza della procura distrettuale.

Viene spostata infine nel codice penale con una pena più grave la contraffazione di opere d'arte, punita da 1 a 6 anni, esclusa, però, se chi produce o vende copie ne dichiara espressamente la non autenticità.

Le aggravanti per i professionisti

Il quadro sanzionatorio previsto dal disegno di legge approvato oggi è aggravato se il reato è commesso da un professionista. La pena, infatti, aumenta da un terzo alla metà sia quando vi è un danno di rilevante gravità sia se il delitto è commesso da chi esercita un'attività professionale o commerciale. Si applica inoltre l'interdizione dalla professione.

Specularmente, sono previsti sconti di pena (dalla metà a due terzi) per chi si adopera concretamente per evitare le conseguenze ulteriori del reato, assicurare prove o individuare altri colpevoli.

Obbligo di confisca del profitto del reato

In caso di condanna o patteggiamento delle pene, è sempre obbligatoria la confisca dei beni che rappresentano il prodotto o profitto del reato e delle cose servite per commetterlo, o del denaro e beni di valore equivalente nella disponibilità del condannato.

I beni mobili registrati (come auto, aerei, imbarcazioni) sequestrati nel corso delle operazioni di polizia saranno affidati alle forze dell'ordine per essere impiegate in attività di tutela del patrimonio culturale.

Via libera agli 007 della cultura

Nelle indagini che riguardano le organizzazioni di traffico illecito dei beni culturali, inoltre, il ddl prevede che sia consentito il ricorso ad agenti infiltrati.

Saranno consentite dunque operazioni sotto copertura con la garanzia di non punibilità degli 007.

Responsabilità degli enti

La responsabilità di enti e società si estende anche ai nuovi delitti contro il patrimonio culturale. Vengono previste sanzioni pecuniarie ad hoc calcolate in "quote" a seconda del reato posto in essere (da 400 a 900 quote per il furto, da 500 a mille per il riciclaggio, ecc.).

Inoltre, in caso di condanna a carico dell'ente scatteranno le sanzioni previste dal decreto n. 231/2001 (ossia l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca di autorizzazioni o licenze, ecc.).

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