di Lucia Izzo - Con 218 voti favorevoli, 124 contrari e 36 astenuti, la Camera ha approvato il disegno di legge annuale sulla concorrenza (qui sotto allegato) che ora passa al Senato per la quarta lettura a seguito degli emendamenti che hanno riguardato energia, assicurazioni, dentisti e telemarketing.
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Comunicazioni: più semplici recesso e cambio gestore
Il testo approvato conferma la maggiore attenzione nei confronti del consumatore/cliente del servizio di telefonia, ai quali dovranno essere rese note al momento della pubblicizzazione dell'offerta e in fase di sottoscrizione le spese relative al recesso o al trasferimento dell'utenza ad altro operatore.
Tali spese dovranno essere comunicate anche all'Autorità garante per le comunicazione ed essere "commisurate al valore del contratto e ai costi reali sopportati dall'azienda, ovvero ai costi sostenuti per dismettere la linea telefonica o trasferire il servizi".
Quanto alle modalità di recesso dal contratto stipulato con l'operatore di telefonia, si richiede semplicità e immediatezza nell'attivazione, seguendo le stesse forme utilizzabili al momento dell'attivazione o dell'adesione al contratto. Inoltre deve essere consentita la possibilità per consumatori e utenti di comunicare il recesso o il cambio di gestore con modalità telematiche.
A ulteriore tutela del cliente, il gestore di telefonia e comunicazione dovrà sempre acquisire il previo ed esplicito consenso del cliente in caso di addebito del costo di servizi in abbonamento offerti da terzi; senza il previo e documentato consenso dovrà essere vietata la ricezione del servizio in abbonamento.
Telemarketing: passo indietro della Camera
Da Montecitorio esce rivisitata anche la disciplina sul telemarketing come era stata approvata lo scorso 3 maggio dal Senato.
Abolite del tutto le norme che obbligavano gli operatori di call center a comunicare ai clienti una serie di informazioni (identità del soggetto per conto del quale avviene la chiama, l'indicazione dello scopo commerciale e promozionale del contatto).
Decade anche quanto stabilito sulla continuazione del contatto, ossia che si potesse proseguire la chiamata soltanto se l'abbonato destinatario avesse prestato esplicito consenso al proseguimento della comunicazione.
Ddl Concorrenza• Foto: 123rf.com