Nel merito, la disciplina applicabile alla fattispecie, trattandosi di cessazione avvenuta nel 1994, è l'art. 43 del dpr n.1092 del 1973, secondo cui, com'è noto: ? Ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza dei dipendenti civili, la base pensionabile, costituita dall'ultimo stipendio o dall'ultima paga o retribuzione e dagli assegni o indennità pensionabili sottoindicati integralmente percepiti, è aumentata del 18 per cento??. Non essendo l'indennità di istituto doganale, istituita dall'art.37 del decreto legislativo n.105 del 1990, espressamente qualificata pensionabile dal legislatore, ma solo ivi qualificata come ? analoga a quelle in godimento al personale di altre categorie del pubblico impiego operante negli spazi doganali?, la dedotta circostanza che per dette altre categorie (personale della Pubblica Sicurezza, della Guardia di Finanza e dell'Arma dei Carabinieri) sia stata invece espressamente definita pensionabile (cfr., art. 2, della legge 20 marzo 1984, n. 34; art. 5, del d.p.r. 27 marzo 1984, n. 69), non può postulare l'applicazione di un criterio interpretativo di tipo analogico, in quanto si versa in un ambito casistico tassativo, come è dato di dedurre dallo stesso art.43 ultimo comma del dpr n.1092 del 1973, secondo cui: ?Agli stessi fini, nessun altro assegno o indennità, anche se pensionabile, possono essere considerati se la relativa disposizione di legge non ne preveda espressamente la valutazione nella base pensionabile?. LaPrevidenza.it, 2/9/2005
Corte dei Conti Toscana, Sentenza 15 giugno 2005 n° 356

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